La Procura della Repubblica di Firenze assolve un'associazione di consumatori dall'accusa di diffamazione a mezzo Internet

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
21 marzo 2002 23:02
La Procura della Repubblica di Firenze assolve un'associazione di consumatori dall'accusa di diffamazione a mezzo Internet

Firenze, 21 Marzo 2001- Una societa' di multilivello, con sede in Veneto, attiva in Italia si e' sentita diffamata dal fatto che l'Aduc dava informazioni, facendo parlare direttamente i protagonisti che non si sentivano appagati dalle promesse di questa azienda. Questo avviene nel settore "Cara Aduc", dove vengono pubblicate le lettere e la nostra relativa risposta. Un settore che e' diventato una sorta di punto di riferimento in Internet per tutti coloro che hanno dubbi su servizi e prodotti: sia perche' vi trovano gia' risposta ai loro dubbi, sia' perche' pongono direttamente i quesiti.
Questa societa', invece di usare il metodo del confronto, chiedendo magari che fosse pubblicata una sua replica alle presumibili accuse sul suo operato, si e' rivolta direttamente al magistrato, accusando l'Aduc, per la pubblicazione e per la risposta, di offendere la loro reputazione.

L'oggetto del contendere risale ad aprile del 1999, e la risposta "diffamante" metteva sull'avviso (generico senza fare riferimento alla specifica azienda) su chi offre "mari e monti" e chiede per l'ingresso nel "giro" dei bonus in denaro, che, incassati, di sovente sono l'inizio della fine del rapporto.
"Ma al di la' del fatto specifico -dice il presidente dell'Aduc, Vincenzo Donvito- cio' che ci preme rilevare e' che il sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Firenze che era demandato alle indagini, il dr.

Giuseppe Nicolosi, ha ritenuto di accogliere la memoria difensiva, ed ha archiviato la denuncia. Un punto fermo per chi, come noi, fa informazione attraverso Internet, e specialmente informazione che deve rispondere alle esigenze di persone che si sentono insicure o dubbiose nei loro rapporti con prodotti e servizi: un ambito in cui e' facile pestare i piedi a qualcuno che fa un uso spregiudicato della non-trasparenza e della non-informazione per il suo business.
L'avv. Anna Maria Fasulo, coordinatrice dello studio legale dell'Aduc, che ha redatto e presentato una lunga memoria difensiva contro l'accusa di diffamazione, sostiene che questa archiviazione e' una forma di riconoscimento di quegli scopi di tutela delle associazioni dei consumatori e la legittimazione della loro attivita' di informazione, anche attraverso un linguaggio forte, volto a fare breccia negli utenti piu' sprovveduti ed ingenui, di cui sovente va a caccia il furbo commerciante.
Riportiamo un estratto della memoria difensiva con le argomentazioni essenziali su cui si basa la stessa:
1) NON C'E' DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA perche' la rubrica Cara Aduc non e' equiparabile ad un giornale telematico, dunque non puo' essere contestata l'aggravante del mezzo usato.
2) NON C'E DIFFAMAZIONE in generale, in quanto il contenuto e la forma della risposta contestata va ricondotta entro la portata e limiti del c.d.

DIRITTO DI CRITICA. Inoltre nel caso specifico, essendo coinvolta un'associazione di consumatori, il significato delle parole va valutato rispetto all'uso ed al contesto comunicativo, nonche' all'informazione rappresentata, come vuole la Cassazione.
Nel diritto di critica e' ammesso l'uso di toni polemici e forti, purche' venga rispettato il limite della continenza formale e sostanziale, la proporzione tra contenuto, portata della critica e scopo informativo che si persegue. La critica intesa come dissenso motivato, deve essere espressa in modo corretto e civile, mentre non e' critica ogni apprezzamento negativo indotto da mera animosita' personale ed espresso in forma esuberante: quale animosita' o interesse personale puo' muovere l'associazione nei confronti di una sconosciuta societa' lontana anche fisicamente da essa??? Dunque, il senso delle espressioni usate va letto come una indicazione di metodo ed una sollecitazione ad usare la massima attenzione nella valutazione, che spetta poi all'utente.

Se questo possa urtare la sensibilita' oltreche' gli interessi di qualche societa', cio' non e' sufficiente per sostenere una imputazione di diffamazione ne' tantomeno ritenere che sussista una volonta' diffamatoria".

Collegamenti
In evidenza