Finanziaria 2002 e le novità della Tremonti bis

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
05 dicembre 2001 22:07
Finanziaria 2002 e le novità della Tremonti bis

Il senato ha approvato, il 15 novembre, il testo che ora va alla camera per il sì definitivo. In aula sono state introdotte una serie di novità dopo quelle già apportate nel passaggio in commissione: ecco il dettaglio dei contenuti del provvedimento.
-Detrazioni figli: da gennaio 2002 aumentano a 1 milione, ma contemporaneamente viene bloccato il previsto calo delle aliquote Irpef. L’aumento spetta alle famiglie con un reddito fino a 70 milioni e un figlio a carico. Per chi ha due figli a carico il tetto di reddito sale a 80 milioni e a 90 milioni con tre figli.

Per le famiglie più numerose non ci sono soglie di reddito. Per i figli portatori di handicap la detrazione è di 1,5 milioni. Ai contribuenti che superano questi tetti di reddito si applicano le precedenti detrazioni previste per il prossimo anno: per le famiglie con un reddito complessivo fino a 100 milioni, la detrazione è di 588 mila lire per il primo figlio e di 652 mila lire per i successivi. Per le famiglie più benestanti l’importo è di 552 mila lire. Tutti gli importi vengono aumentati di 240 mila lire per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.


-Pensioni: si prevede l’aumento a un milione delle pensioni per i soggetti disagiati a partire dal primo gennaio 2002. Le risorse a disposizione dal governo per l’aumento delle pensioni ammontano a 4.200 miliardi.
-Edilizia: prorogata di sei mesi, al 30 giugno 2002, la detrazione del 36% sulle spese per le ristrutturazioni. La proroga per le ristrutturazioni di interi edifici effettuati da imprese è invece al 31 dicembre 2002 ma gli appartamenti devono essere venduti nei sei mesi successivi.


-Decontribuzione nuovi assunti: sui nuovi assunti nel 2002 nelle regioni del Sud le aziende non devono versare i contributi per tre anni. Il personale deve essere aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31/12/2001 e deve essere assunto a tempo indeterminato. La decontribuzione è stata estesa alle cosiddette zone cuscinetto e alle province con tasso di disoccupazione sopra il 20%. In questo caso però lo sgravio si applica nei limiti del meccanismo del «de minimis».
-Incentivi imprese: la legge 488 avrà un incremento di risorse pari a 380 miliardi l’anno per tre anni.

-Formazione: le novità della Tremonti-bis.
Una delle novità più importanti della Tremonti-bis è rappresentata dalla possibilità di applicare l’incentivo anche alle spese sostenute per la formazione e l’aggiornamento del personale, oltre che al costo del personale impegnato per queste attività. A differenza, poi, delle altre spese agevolabili previste dall’art. 4 della legge 383/2001, queste spese vanno considerate, ai fini del calcolo, per l’intero ammontare sostenuto nel periodo agevolato e non nei limiti dell’eccedenza rispetto all’importo assunto nel quinquennio precedente (meccanismo che invece si applica ai beni strumentali).

Quanto all’importo al quale applicare l’incentivo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, anche se la circolare 90/E considera detassabile l’intero importo delle stesse, in realtà l’agevolazione va quantificata nella misura del 50%. Di conseguenza per l’anno 2001 si dovranno tener presenti tutte le spese di aggiornamento e formazione sostenute dal 1 luglio al 31 dicembre, ma solo la metà delle stesse potrà costituire reddito agevolabile. Per la circolare 90/E le spese, da considerare al netto di eventuali contributi, sono sia quelle relative a servizi acquisiti dall’esterno, sia quelle sostenute per l’organizzazione diretta del servizio.

Rientrano nella nozione anche i costi del personale interno, impegnato nell’attività di formazione e aggiornamento, docente e discente, fino a concorrenza del 20% del volume delle relative retribuzioni corrisposte in ciascun periodo d’imposta. Per la determinazione del costo del personale vanno considerati anche gli oneri previdenziali e le spese di vitto e alloggio relative alle trasferte nei limiti della deducibilità fiscalmente ammessa. La disposizione riguarda anche i costi di esercizio relativi all’acquisizione dei beni e servizi necessari per l’attività di formazione come il materiale didattico, con l’esclusione delle quote di ammortamento per i beni strumentali, tenendo conto che i relativi investimenti sono distintamente agevolabili.

Anche i professionisti e i lavoratori autonomi possono godere di questa agevolazione. Tuttavia va precisato che nel costo non deve essere conteggiato il tempo impiegato dal professionista nell’attività di formazione del proprio personale, ma solo del tempo utilizzato dai dipendenti docenti e discenti; naturalmente andrà incluso anche il costo sostenuto per l’eventuale acquisizione all’esterno del servizio.
L’attestazione delle spese sostenute.
Per poter accedere alla detassazione, i soggetti interessati devono poter dimostrare, anche a posteriori, che le spese per le quali viene chiesta l’agevolazione sono state effettivamente sostenute e che in relazione alle stesse non si è beneficiato di contributi.


Il comma 6 dell’art. 4 della Tremonti-bis prevede la revoca dell’agevolazione nel caso in cui i beni oggetto dell’investimento siano ceduti a terzi, dismessi, destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o del lavoratore autonomo, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o dell’attività di lavoro autonomo, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero entro il quinto periodo d’imposta successivo in caso di beni immobili.



GV

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