Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo di garanzia per le PMI

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
05 Aprile 2000 22:13
Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo di garanzia per le PMI

A fronte della costituzione presso il Mediocredito centrale S.p.a di un fondo di garanzia, con lo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ha approvato le condizioni di ammissibilità al suddetto fondo.
In particolare, le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo, sono:
i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni;
1. i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata (prestiti partecipativi);
2. le partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di PMI, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa.


Finanziamento
Per tutte e tre le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo, almeno il 25 % dell'ammontare del finanziamento (punti 1 e 2) o della partecipazione (punto 3) ammesso all'intervento del Fondo deve essere acquisito entro 12 mesi dalla data della delibera del Comitato di ammissione all'intervento del Fondo.
Scadenze
Il Mediocredito centrale avvia il procedimento istruttorio, previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro 15 giorni dall'arrivo delle richieste.

Le richieste di ammissione, compilate sui moduli allegati alle disposizioni operative previste dall'art. 13, comma 2, del decreto n. 248/99, e complete dei dati previsti dai moduli stessi, sono presentate, nel rispetto dell'ordine cronologico d'arrivo, al Comitato di cui all'art. 13 del suddetto decreto in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo.
Le richieste decadono d'ufficio qualora gli eventuali dati integrativi richiesti dal Mediocredito non arrivino ad esso entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta.



GV

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