Investimenti delle PMI: innovazione, acquisto di servizi, ricerca (Legge 5 Ottobre 1991, N. 317)

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
03 gennaio 1996 00:05
Investimenti delle PMI: innovazione, acquisto di servizi, ricerca (Legge 5 Ottobre 1991, N. 317)

Investimenti delle PMI: innovazione,

acquisto di servizi, ricerca

(Legge 5 Ottobre 1991, N. 317)

 

Con decreto 23.12.1996 (in G.U. n. 304 del 30.12.96) il Ministero dell'industria ha sospeso, a partire dal 1° gennaio 1997, la presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni previste da questa Scheda.

 

 Beneficiari

Piccole e medie imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria.

Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, e dei servizi di raccolta ed elaborazione dati.

 

 Iniziative Ammissibili

 A. INVESTIMENTI INNOVATIVI

Si considerano investimenti innovativi:

• a) realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, per mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio.

I sistemi devono essere composti da una o più unità di lavoro elettronicamente collegate tra loro e devono svolgere le fasi del ciclo tecnologico sotto governo elettronico. Per fase del ciclo tecnologico si intende una successione di operazioni elementari che vengono svolte automaticamente senza l'intervento dell'operatore; non sono ammissibili alle agevolazioni i sistemi il cui governo elettronico controlli un'unica operazione elementare (quali posizionamento di un pezzo, misura di uno spessore, pesatura ecc.);

• b) realizzazione o acquisto di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

• c) realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

• d) realizzazione o acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai punti a), b) e c); i programmi possono essere acquisiti già completi e funzionanti in ogni loro parte oppure realizzati, in tutto o in parte, dall'azienda che chiede le agevolazioni.

Queste ultime non possono essere concesse per la realizzazione o l'acquisizione di soli programmi, e non possono essere superiori al 40% del costo dei beni di cui alle lettere a), b), c) proposti con la medesima dichiarazione o domanda; le agevolazioni non possono essere concesse per i programmi necessari al funzionamento delle apparecchiature di cui alla successiva lettera g);

• e) brevetti e licenze relativi all'acquisizione o alla realizzazione dei beni oggetto della domanda e formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d).

Tali spese non possono superare rispettivamente il 30% (brevetti), il 15% (licenze) e il 20% (corsi di formazione) del costo delle macchine; le agevolazioni non possono essere concesse soltanto per l'acquisizione di brevetti o licenze o corsi di formazione;

• f) realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione dell'azienda che richiede l'agevolazione. Non sono ammissibili alle agevolazioni tutte le apparecchiature che possono essere utilizzate nel ciclo produttivo;

• g) realizzazione o acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente.

Le apparecchiature ed i sistemi devono consentire l'adeguamento ai livelli di legge delle emissioni inquinanti chimiche, fisiche, termiche, acustiche, elettromagnetiche e radioattive, o l'ulteriore riduzione dei valori, qualora siano già rispettati i livelli di legge medesimi.

 

I beni di cui alle lettere a), b), c), d) e g) possono essere acquisiti già completati e funzionanti in ogni parte oppure possono essere realizzati dall'azienda che chiede l'agevolazione; i beni si intendono realizzati quando sono costruiti e/o assemblati dall'azienda medesima.

 

B.

ACQUISIZIONE DI SERVIZI REALI

E' agevolato l'acquisto di servizi destinati all'aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo di sistemi di qualità secondo le seguenti tipologie:

• a) Servizi destinati all'aumento della produttività aziendale.

• b) Trasferimento di nuove tecnologie: progettuali, organizzative e produttive.

• c) Ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti.

• d) Sviluppo di sistemi di qualità.

 Concorrono alla determinazione dell'"investimento complessivo lordo", sul quale è calcolata l'agevolazione, tutte le spese connesse all'acquisto o alla realizzazione dei beni, ivi comprese le imposte, le spese notarili, gli interessi passivi, il trasporto, l'imballaggio, il montaggio, il collaudo, gli accessori e le opere murarie.

 

C.

AGEVOLAZIONI PER SPESE DI RICERCA

Si considerano "Spese di ricerca":

• a) collegamenti a banche dati (costi per allacciamenti e canoni);

• b) retribuzione del personale specializzato e adibito a tempo pieno alla ricerca e sviluppo;

• c) acquisto o locazione finanziaria di attrezzature e materiali da impiegare nell'ambito di laboratori di ricerca aziendale;

• d) consulenze tecniche per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico;

• e) utilizzo, anche parziale di laboratori di ricerca esterni, in particolare universitari.

 Per le imprese nate dopo il 25 ottobre 1991 ed operanti nei "Comparti innovativi" individuati dal CIPI (deliberazione del 25 marzo 1992, in G.U.

n. 113 del 16 maggio 1992) sono ammesse inoltre le spese per:

• f) opere murarie, di allacciamento e assimilate per la costruzione di nuovi impianti, ivi compresi gli oneri per il concorso alle spese di urbanizzazione, e per la progettazione e direzione lavori;

• g) acquisto o locazione finanziaria di macchinari e attrezzature, nuovi di fabbrica, con particolare riguardo a quelli innovativi elencati al paragrafo "Investimenti innovativi";

• h) formazione del personale (retribuzione degli insegnanti e del personale in formazione).

 Le tipologie di spesa f) e g) sono ammissibili alle agevolazioni nei limiti delle disposizioni Comunitarie in materia di aiuto agli investimenti nei singoli comparti.

 Gli investimenti devono essere finalizzati alla creazione di una nuova attività.

Il progetto della nuova attività e le sue prospettive produttive e finanziarie devono essere brevemente delineate in una relazione allegata alla dichiarazione inviata dall'impresa per la richiesta di concessione del credito d'imposta.Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le imposte, le spese notarili, gli interessi passivi e tutti gli oneri accessori, ivi compresi il trasporto e l'imballaggio dei beni. Sono esclusi inoltre le spese di montaggio ed il collaudo ove non fatturate.

 

 Localizzazione

 Gli interventi possono essere realizzati su tutto il territorio nazionale, con condizioni maggiormente favorevoli per quelli localizzati nelle zone ammesse agli obiettivi 2 e 5b dei Fondi Strutturali UE.

 

Agevolazioni Previste

INVESTIMENTI INNOVATIVI

E' prevista la concessione di un credito d'imposta (a valere su IRPEG, IRPEF, ILOR) sulle spese ammesse, al netto dell'I.V.A., nella misura illustrata nelle tabelle seguenti:

 I. INVESTIMENTI DI CUI AI PUNTI A), B), C), D), E), F) DELLA VOCE "INVESTIMENTI AMMESSI"

 ZONE OB.

2 E 5B:

• Piccole Imprese: 20% dell'investimento lordo

• Medie Imprese: 10% dell'investimento lordo

 ALTRE ZONE:

• Piccole Imprese: 15% dell'investimento lordo

• Medie Imprese: 7,5% dell'investimento lordo.

 

II.

INVESTIMENTI DI CUI AL PUNTO G) DELLA VOCE "INVESTIMENTI AMMESSI"

 ZONE OB. 2 E 5B:

• Piccole Imprese: 20% dell'investimento lordo

• Medie Imprese: 15% dell'investimento lordo

 

ALTRE ZONE:

• Piccole e Medie Imprese: 15% dell'investimento lordo.

 In termini assoluti, l'importo massimo del credito concedibile è pari a lire 675 milioni per le imprese localizzate nei Comuni che rientrano negli obiettivi 2 e 5b dei Fondi Strutturali, e pari a lire 450 milioni in tutti gli altri Comuni della Regione. Gli investimenti devono essere di importo complessivo non inferiore a 120 milioni di lire e fatturati successivamente al 25 ottobre 1991. Per investimento complessivo lordo s'intendono tutte le spese connesse all'acquisto o alla realizzazione dei beni, ivi comprese le imposte, le spese notarili, gli interessi passivi, gli oneri accessori, il trasporto, l'imballaggio, il montaggio, il collaudo, gli accessori e le opere murarie.

 

III.

ACQUISIZIONE DI SERVIZI REALI

 La misura massima delle agevolazioni concedibili per l'acquisto di servizi reali è pari al 50% del costo effettivamente sostenuto per tutte le PMI, senza differenze in base alla localizzazione. Questa parte non è operativa: non è stato emanato il regolamento applicativo.

 

IV. SPESE DI RICERCA

 • 1) Credito d'imposta, commisurato alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, pari al 30% della spesa ammissibile all'agevolazione (si veda la voce "Iniziative Ammissibili"), per un massimo di lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta, non cumulabile con le altre agevolazioni di cui al seguente punto 2).

• 2) Le PMI che operano nei Comparti Particolarmente Innovativi individuati dal CIPI (deliberazione CIPI del 25 marzo 1992, in G.U.

n. 113 del 16 maggio 1992) sono ammesse a fruire di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per attività di ricerca, pari al 30% della spesa ammissibile all'agevolazione, per un massimo di lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

• 3) Le imprese costituitesi in epoca successiva al 25 ottobre 1991 che operano esclusivamente nei Comparti Particolarmente Innovativi suddetti sono ammesse a fruire di un credito d'imposta pari al 30% del totale delle spese vive (e quindi non solo per le spese di ricerca) sostenute in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla costituzione, a condizione che non abbiano avuto agevolazioni per investimenti innovativi.

 Tutte le agevolazioni per le spese di ricerca si applicano a condizione che i soggetti siano tenuti al regime di contabilità ordinaria, anche a seguito di opzione, e non sono cumulabili con i benefici derivanti da disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni di imposte.

 

V. GARANZIA INTEGRATIVA FIDI

 E' prevista una garanzia del Mediocredito Centrale (Fondo centrale di garanzia integrativa per il credito alle PMI industriali) che può coprire fino all'80% del finanziamento a medio termine concesso dagli istituti e aziende di credito alle piccole e medie imprese.

La garanzia ha natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, incluse quelle collettive o consortili. L'importo massimo del finanziamento, anche non agevolato, sul quale può essere accordata la garanzia integrativa è di 2 miliardi di lire. La garanzia del Mediocredito Centrale è cumulabile con altre forme di garanzia, incluse quelle collettive o consortili.

 

VI. PRESTITI PARTECIPATIVI

 Le PMI costituite in forma di società di capitali con capitale sociale non inferiore a 200 milioni possono ottenere prestiti partecipativi dalle Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo (S.F.I.S.) per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo.

Si veda a proposito la scheda relativa alle S.F.I.S. (Scheda A.5).

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