Separazione e spese della casa coniugale: divisi, ma solidali

Tra gli ex coniugi sopravvive il principio della solidarietà tra debitori

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
01 febbraio 2017 18:00
Separazione e spese della casa coniugale: divisi, ma solidali

Gent.mo Avv. Visciola,sono separata da mio marito e siamo insieme comproprietari della casa coniugale che mi è stata assegnata. Dovendosi effettuare dei lavori straordinari, su chi gravano le spese? Gravano su chi ha il godimento dell’immobile o su chi ne è proprietario? E nel caso in cui sia chiamato a pagare anche mio marito, l’amministratore può rivalersi solo su di me?

Gentile Signora,per rispondere puntualmente al suo quesito andrebbe verificato quanto disposto in sede di provvedimento di separazione, dal momento che in detta sede potrebbero essere state date istruzioni in merito alla ripartizione delle spese della casa coniugale che le è stata assegnata.In mancanza di qualsiasi disposizione al riguardo, si fa riferimento ai criteri di riparto dettati in materia di locazione, realizzandosi – in sede di separazione con assegnazione della casa coniugale – una scissione tra godimento del bene e proprietà del medesimo, analogamente - appunto - a quanto avviene nell'ambito di una locazione.A carico della persona che gode dell’immobile sono poste, in quanto titolare del diritto di godimento, tutte le spese per le riparazioni ordinarie dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso.Le riparazioni derivanti da vetustà o caso fortuito (artt.

1575 n. 2, 1576 e 1609 cod. civ.), nonché le spese straordinarie, sono invece a carico del proprietario.Nel caso di specie, essendo lei e suo marito comproprietari dell’immobile, le spese straordinarie dovranno tra voi essere ripartite in misura uguale, proprio in quanto comproprietari.Non è poi da considerarsi di per sé illegittimo l’operato dell'amministratore di condominio, laddove egli esiga da un solo comproprietario l'intero ammontare del debito, salvo il regresso del “solvens” nei confronti dell’altro comproprietario per la quota di sua spettanza, dal momento che siete entrambi debitori solidali verso il condominio per il pagamento delle spese condominiali (si valuti Cassazione civile, sentenza 21 ottobre 2011, n.

21907).Nel caso, infatti, in cui vi sia una situazione di comproprietà relativa ad una unità immobiliare, nei confronti del condominio vige il principio di solidarietà per il pagamento degli oneri condominiali, stante quanto disposto dall'articolo 1294 del codice civile, che sancisce che, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume. Ciò comporta che, verso il Condominio, i comproprietari siano considerati “condomini” nel loro insieme e, dunque, unitariamente e indivisibilmente obbligati rispetto al condominio, vigendo il principio di solidarietà.Stante, tuttavia, l’avvenuta separazione, grava su di lei l'onere di darne formale notizia all’amministratore, precisando le modalità di riparto delle spese condominiali tra lei e suo marito (derivanti dal provvedimento di separazione o dalla legge), affinché l’amministratore provveda a richiederle secondo tale suddivisione.Nei confronti del condominio, tuttavia, rimane fermo il principio di solidarietà, con tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne possono derivare: in particolare, nel caso in cui un coniuge non provveda al pagamento delle spese dovute, l'amministratore potrà richiederle all'altro coniuge proprietario del bene, fermo restando il diritto di rivalersi sul coniuge inadempiente.Cordialmente,Avv.

Roberto Visciola

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