Prima casa e pertinenze con agevolazioni fiscali

L'Avvocato Visciola si occupa ancora una volta di un tema di stretta attualità

Roberto
Roberto Visciola
01 agosto 2017 20:34
Prima casa e pertinenze con agevolazioni fiscali

Gentile Avvocato Visciola,sono in procinto di acquistare un box auto, che vorrei adibire a pertinenza della prima casa, per ottenere un risparmio. Posso farlo, anche se l’acquisto non è contestuale a quello della prima casa?

Gentile Signore,ai sensi dell’art. 817 del codice civile, le pertinenze costituiscono “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”.Garage o posti auto, ma anche cantine, costituiscono i classici esempi di pertinenze e non necessariamente, per poter essere considerati tali, devono far parte dello stesso edificio di cui fa parte l’immobile principale (ovviamente non potranno però essere troppo distanti).

L’acquisto della pertinenza, inoltre, non deve risultare contestuale, ben potendo risultare posteriore a quello dell’immobile principale.Ciò che conta è che venga adibito quale pertinenza (e ciò dovrà risultare all’atto dell’acquisto), al fine di ottenere le agevolazioni fiscali.Il Dpr 131/1986, art. 23, comma 3, dispone che “le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate”. Nel caso di specie, sarà dunque possibile adibire il box auto - acquistato successivamente - a pertinenza dell’appartamento e ottenere i benefici fiscali, purché non si possieda altro immobile di analoga categoria catastale già adibito a pertinenza.Il limite sta infatti nel fatto che si possono ottenere i benefici prima casa con acquisto anche separato e successivo delle pertinenze, ma una sola per ogni categoria catastale (C2 magazzini, C6 garage, C7 tettoie).Come chiarito dallo Studio n.

5-2016/T del Consiglio Nazionale del Notariato, “Novità in tema di condizioni per gli acquisti della “prima casa di abitazione” nella Legge di Stabilità 2016”, Approvato dall’Area Scientifica – Studi Tributari il 22 gennaio 2016, “Ai sensi del comma 3 della nota II-bis «le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a).

Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato”.Cordialmente,Avv. Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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