Hanno lavorato senza dirlo: migranti privati dei benefici dell'accoglienza ma il Tar li salva

Due nigeriani richiedenti protezione avevano trovato impiego per circa tre mesi guadagnando meno di 1500 euro. Dovevano segnalarlo, non l'hanno fatto e il Viminale intervenne. I giudici toscani hanno annullato i provvedimenti del Governo: compensi inferiori all'assegno sociale

Redazione Nove da Firenze
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12 settembre 2019 17:15
Hanno lavorato senza dirlo: migranti privati dei benefici dell'accoglienza ma il Tar li salva

(DIRE) Firenze, 12 set. - Non si può privare dei benefici dell'accoglienza un richiedente asilo che ha trovato un impiego e non l'ha comunicato alla struttura che lo ospita. Il Tar della Toscana alza una diga nei confronti di due richiedenti protezione internazionale, di origine nigeriana, che nei mesi scorsi sono incappati in un inconveniente simile.

Hanno trovato un impiego per poco più di un trimestre, portando a casa un reddito senza segnalarlo, come d'obbligo, alla struttura d'accoglienza. La prefettura di riferimento è prontamente intervenuta revocando l'accoglienza a entrambi i migranti. Due distinte sentenze, pubblicate ieri, della seconda sezione del tribunale amministrativo, però, annullano i provvedimenti dei funzionari del Viminale.

Sia in un caso che nell'altro viene appurato, d'altronde, come i compensi ricevuti dai richiedenti asilo fossero inferiori all'importo dell'assegno sociale, "il quale rappresenta - si legge nella pronuncia dei giudici di via Ricasoli - l'unico parametro che può essere assunto per verificare la disponibilità di mezzi economici sufficienti". 

In tre mesi, uno dei migranti che aveva perso il diritto all'accoglienza, era riuscito a guadagnare in tutto meno di 1.500 euro. Una cifra troppo esigua per essere considerati economicamente indipendenti. Resta, tuttavia, incontestato che i migranti non hanno dato notizia dei loro rapporti di lavoro. Il Tar non disconosce il problema, ma segnala che ormai si è affacciata una giurisprudenza precisa in materia.

Proprio la seconda sezione, a febbraio, ricordano i giudici, "ha già statuito che la mancata comunicazione, da parte del richiedente asilo inserito in strutture di accoglienza, dello svolgimento di attività lavorativa non costituisce violazione di gravità tale da determinare la revoca dell'ammissione alle misure di accoglienza". La questione, ad ogni modo, riveste ancora un carattere di relativa novità. E in ragione del carattere peculiare di questa vicenda il tribunale dà ragione ai richiedenti asilo, ma compensa le spese processuali. (Cap/ Dire)

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