La responsabilità medica in caso di vizio nel consenso informato

Una risposta dell'Avv. Roberto Visciola, dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Roberto
Roberto Visciola
09 maggio 2022 20:34
La responsabilità medica in caso di vizio nel consenso informato

Gentile avvocato,

senza richiesta di consenso informato, il mio dentista ha provveduto ad un intervento che mi ha prodotto conseguenze negative su vari piani. Si sta valutando se procedere in via amichevole o mediante una causa. Mi chiedo anche se debba rivolgermi ad un legale prima del medico legale di controparte.

La ringrazio particolarmente.

Gentilissima,

tenga conto che le controversie, in campo sanitario, si sviluppano su due piani, quello giuridico e quello medico, ed è pertanto utile farsi affiancare sia da un legale di fiducia, che da un medico legale di parte. La valutazione effettuata da quest’ultimo dovrebbe essere assistita dal legale di fiducia, chiamato a rappresentare al medico la situazione correttamente sul piano giuridico, fermo restando l'esclusività della competenza medica in capo al professionista scelto.

Laddove poi si vada in giudizio, consideri che il giudice può disporre l'espletamento di una CTU medico legale, anche al fine di stabilire l'esistenza di un nesso causale tra il danno lamentato e l'eventuale responsabilità dei medici. Detta CTU potrà anche divergere dalla valutazione fornita dal medico legale di parte, di cui comunque il giudice dovrà tener conto.

Discorso a parte merita il consenso informato.

L'orientamento prevalente è che, nel caso in cui manchi il consenso informato, sussiste la responsabilità del medico per i danni alla salute conseguenti all'intervento compiuto con perizia, ma in base ad un consenso viziato: la circostanza che l'intervento medico - non preceduto da acquisizione del consenso – sia stato, in ipotesi, risolutivo della patologia, non è idonea di per sé ad elminare profili di responsabilità e ciò in quanto l'acquisizione del consenso informato del paziente da parte del sanitario costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avete ad oggetto l'intervento terapeutico.

Cordialmente,

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

Notizie correlate
In evidenza