All’interno del condominio vi sono persone che vorrebbero ristrutturare l'edificio, ma non siamo in grado di trovare soluzioni condivise. Come possiamo fare?
La Cassazione, in due recenti pronunce, ha (nuovamente) chiarito alcuni punti fondamentali inerenti alla gestione condominiale:
- - Potere di sostituzione dell’amministratore
Si riconosce all'amministratore di potersi sostituire all'assemblea tutte le volte in cui occorra eseguire le opere di adeguamento degli impianti condominiali alle previsioni di legge, salvo poi ricorrersi al meccanismo della ratifica postuma dell'assemblea. In questo caso, peraltro, l'approvazione dei lavori e del rispettivo controvalore economico può anche avvenire in sede di approvazione del rendiconto.
- - Poteri del consiglio di condominio
Il giudice di legittimità ha avallato l’assunto per il quale non possa ascriversi alcuna potestà decisoria ad un selezionato “nugolo” di condòmini, riferendo che: “va sempre tutelata la garanzia della collegialità, a salvaguardia della minoranza, dalla stessa natura assembleare dell'organo preposto alla gestione.
- - Innovazione e uso delle cose comuni
Il giudice di legittimità, in punto, ha precisato che le prime (innovazioni) possono essere intese anche secondo i termini delle seconde (uso personale) quando la realizzazione delle opere, afferenti alla modificazione delle parti comuni, sia stata fatta dal singolo condomino a sue esclusive spese. L'articolo 1120 codice civile, infatti, nel richiedere che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condomini con determinate maggioranze, mira essenzialmente a disciplinare l'approvazione di innovazioni che comportino per tutti i condomini delle spese, ripartite su base millesimale.