Green pass Covid nel lavoro pubblico e privato: precisazioni

La Prefettura di Firenze chiarisce alcuni punti importanti

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
17 dicembre 2021 12:06
Green pass Covid nel lavoro pubblico e privato: precisazioni

Questa la nota di stamani della PREFETTURA DI FIRENZE riguardo al Green pass e nel mondo del  lavoro.

Al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, si fa obbligo a chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore pubblico/privato, ai sensi rispettivamente, dell'art. 9-quinquies e 9-septies del decreto legge 52 del 2021, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nel periodo di tempo che va dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza). Tale prescrizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui sopra, anche sulla base di contratti esterni.

La violazione di tali obblighi da parte del lavoratore è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Per quanto riguarda gli aspetti prettamente sanzionatori, si rappresenta che il datore di lavoro o il soggetto da quest'ultimo incaricato con atto formale, qualora verifichi che un lavoratore abbia fatto accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sopra menzionati, dovrà inviare, tramite P.E.C., un'informativa alla Prefettura, senza che, al momento del rilevamento della suddetta condotta, sia necessario far sottoscrivere all'interessato alcuna presa d'atto.

La stessa procedura dovrà essere seguita, a sensi dell'art. 9 sexies del decreto legge 52 del 2021, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie che accedano agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa.

Una volta ricevuta l'informativa sopra indicata e in presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente, il Prefetto provvederà all'accertamento e alla contestazione della relativa violazione.Si precisa che, qualora nei predetti luoghi siano presenti ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, la violazione dovrà essere da loro contestata immediatamente al trasgressore o a lui notificata ai sensi dell'art. 14 della legge 689 del 1981. Solo qualora questi non si avvalga della facoltà del pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art.

202, commi 1, 2 e 2.1 del Codice della Strada, scatterà l'obbligo del rapporto al Prefetto ai sensi dell'art. 17 della legge 689 del 1981, per la determinazione della somma dovuta con ordinanza motivata. In merito alla valutazione circa la violazione dell'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione sopra indicata ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente, si evidenzia, che:

  • l'infrazione può considerarsi sussistente solo nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia fatto accesso nel luogo di lavoro (non rilevando il mancato possesso o esibizione dello stesso pass risultanti da verifiche effettuate prima che l'interessato abbia fatto ingresso nella sede lavorativa);

PER LE AZIENDE PRIVATE E GLI ENTI PUBBLICI, che rilevino le violazioni in assenza di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, nonché prive di dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, si allega, a titolo esemplificativo, in un'ottica di massima collaborazione interistituzionale, un modello di informativa al Prefetto liberamente modificabile in base alle peculiarità delle singole tipologie di attività. Per le sole forze dell'ordine facenti capo alle regioni, alle province e ai comuni , si comunica che, ai sensi dell'art.

9 quinquies, comma 8 del decreto-legge del 22/04/2021 n. 52, i proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni sopra indicate (accesso nel luogo di lavoro in assenza/senza essere in grado di esibire la certificazione verde COVID-19), sono devoluti, rispettivamente alle regioni, alle province e ai comuni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 bis del D.L. 16/05/2020, n. 33, così come modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2020, n. 74. Gli stessi enti dovranno pertanto essere indicati quali beneficiari del pagamento nei verbali di contestazione predisposti dai soggetti sopra indicati.

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