Gentile Avvocato Visciola,
abito in un condominio, ma la convivenza sta diventando difficile per un motivo che vado ad esporre. Nel condominio vive una famiglia che è solita dare quasi quotidianamente feste in casa, cucinando – anzi, friggendo - per più persone. L'odore di fritto sta diventando parte integrante del nostro stabile, invadendo le scale ed ogni spazio comune, anche perché sembra non venga data la necessaria areazione nei locali interessati di proprietà privata. Cosa possiamo fare?
Gentilissimo,
la fattispecie non è così anomala come potrebbe sembrare. La convivenza in un condominio espone alla necessità di tollerare la presenza di vicini, con i quali – stante la natura del condominio – ci si trova a dover spartire spazi comuni, quali, ad esempio, scale e pianerottoli, sorgendo, talvolta, problemi e la necessità di rivolgersi ad un avvocato.
Tollerare non significa, infatti, dover sopportare qualunque cosa, esistendo dei limiti di normale tollerabilità che non possono essere oltrepassati.
Fumi, odori o rumori – in particolare – rientrano tra le fattispecie in cui il limite della normale tollerabilità costituisce il confine invalicabile oltre il quale non si può andare.
Qualora ciò accada – come parrebbe essersi verificato nel caso di specie, in cui un'unità immobiliare, destinata a civile abitazione, è stata di fatto trasformata in locale “friggitoria”, servendo quotidianamente un significativo numero di persone, ben superiore alla media di persone destinate ad abitare nel medesimo appartamento – può configurarsi addirittura un'ipotesi di reato.
Con sentenza n. 14467 del 2017, la Corte di Cassazione ha, infatti, inquadrato le “molestie olfattive” nel reato di getto pericoloso di cose, di cui all'art. 674 c.p., proprio in occasione di una vertenza simile a quella sopra prospettata.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che la contravvenzione di cui all'art. 674 del Codice penale è configurabile anche nel caso di molestie olfattive a prescindere dal soggetto emittente, con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo al criterio della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c..
Il reato, inoltre, sussiste anche laddove la condotta sia meramente occasionale, avendo il reato di getto di cose pericolose, di cui all'art. 674 c.p., carattere istantaneo e solo eventualmente permanente. Anche un solo atto comportante un'emissione molesta costituisce quindi reato.