​Banche: risparmiatori temono le regole delle procedure arbitrali

Analizzando il decreto attuativo emergerebbero per i risparmiatori elementi tali da creare preoccupazione

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
15 giugno 2017 14:11
​Banche: risparmiatori temono le regole delle procedure arbitrali

A distanza di 15 mesi rispetto al decreto legge che prevedeva l’istituzione dell’arbitrato e oltre 1 anno dai termini stabiliti dallo stesso decreto, il 13 giugno è comparso in gazzetta ufficiale il decreto attuativo dell’arbitrato per i risparmiatori azzerati di Banca Etruria & Co.

"Esaminando il testo del decreto, che disciplina i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione da parte del Fondo di solidarietà dei risarcimenti in favore dei risparmiatori truffati od oggetto di misselling - spiega il Comitato Azzerati dal Salva-Banche, guidato da Silvia Battistelli e Alvise Aguti - tra le righe si cela l’ennesima beffa per i risparmiatori delle 4 banche. Di fatto, l’art.

3 comma 3 e comma 7 stabiliscono che entro 30 giorni dall’emanazione del decreto, il Fitd stabilirà come e di quanto risarcire i risparmiatori a cui venisse, in sede arbitrale, accertato il misselling. Il decreto, dunque, non sancisce in caso di truffa accertata un rimborso totale, come sembrerebbe ovvio, ma bensì lascia completa libertà di azione nello stabilire importi massimi, modalità, tempi ad un entità privata (il FITD) attraverso lo strumento di un'offerta pubblica, che dovrà essere presentata dal Fondo entro il 13 Luglio e che diverrà vincolante per chiunque intenda ricorrere alla procedura arbitrale.

In pratica, il decreto riconosce il diritto al debitore (Il FITD è di fatto il debitore dopo la liquidazione delle 4banche) di stabilire autonomamente e preventivamente l'entità limite del debito da riconoscere in caso di soccombenza. Altra beffa è sancita dall’art. 2 comma a che, come già denunciato mezzo stampa nel gennaio scorso e come contestato dal Comitato Azzerati del Salva-Banche in audizione in commissione finanze senato nel febbraio scorso, preclude la possibilità di accedere all’arbitrato a chiunque non abbia acquistato in un rapporto negoziale diretto con la banca.

Sostanzialmente oltre 2000 risparmiatori saranno esclusi dalla possibilità di dimostrare di aver acquistato in mancanza di correttezza e trasparenza per riottenere il proprio patrimonio, andato in fumo con il decreto Salva-Banche.

 Art. 3 comma 3: Il Fondo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, propone agli investitori, nelle forme dell’offerta al pubblico, la facoltà di determinazione della prestazione di cui al comma 2 mediante arbitrato. Assicura, a tal fine, adeguate forme di pubblicità dell’offerta.

Art. 3 comma 7: La presentazione del ricorso al Collegio arbitralevale quale accettazione irrevocabile dell’offerta di determinazione arbitrale della prestazione, formulata ai sensidel comma 3.

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