Esenzioni Ticket: nessun rinnovo a marzo, valide sino a fine ottobre

Non sarà necessario tornare Alla Asl per il rinnovo dei documenti comprovanti l'esenzione del Ticket sanitario. La Toscana proroga le scadenze a fine ottobre

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
26 marzo 2013 14:58
Esenzioni Ticket: nessun rinnovo a marzo, valide sino a fine ottobre

La delibera approvata dalla Giunta regionale della Toscana proroga di 7 mesi la validità degli attestati con codice di esenzione E01, E03, E04, che erano in scadenza al 31 marzo. Si potrà dunque continuare a mostrare i certificati già in possesso dei pazienti per la preparazione di ricette mediche e richieste di esami senza dover tornare in fila alla ASL di competenza per aggiornare i dati. Per i soggetti disoccupati aventi diritto all’esenzione (E02) occorrerà, invece, rinnovare l’esenzione nelle consuete modalità alla naturale scadenza dell’attestato, presentando la relativa autocertificazione.

Rimane tutto invariato, invece, per l'esenzione da patologia e invalidità e per la certificazione relativa ai cosiddetti “ticket aggiuntivi” legati alla fascia di reddito. Dunque, fino al 31 ottobre 2013, i cittadini esenti in base alla classificazione E01, E03, E04 potranno utilizzare l’attestato di esenzione, attualmente in loro possesso, sotto la loro responsabilità: vale a dire, solo nel caso in cui permangano le condizioni personali e di reddito dichiarate dall’attestato (il reddito complessivo fiscale del nucleo familiare, considerato ai fini dell’esenzione, deve essere sempre riferito al reddito dell’anno precedente).

Le aziende sanitarie effettueranno controlli sulla effettiva validità degli attestati. Chi ha diritto all’attestato di esenzione? Hanno diritto all’esenzione i bambini di età inferiore ai 6 anni e cittadini di età superiore ai 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo non superiore a 36.151,98 euro (Codice E01), i titolari di pensione o assegno sociale di età superiore ai 65 anni e familiari a carico (Codice E03) oppure i titolari di pensione minima, di età superiore ai 60 anni e familiari a carico con reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico (Codice E04). Devono, in ogni caso, presentarsi agli sportelli per il rinnovo i disoccupati e familiari a carico, in particolare quelli registrati al Centro per l’impiego, già precedentemente occupati, con reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale inferiore a 8.263,31 euro; incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico (Codice E02). L’esenzione dal ticket per reddito, come previsto dal Decreto ministeriale 11/12/2009, non è autocertificata dal cittadino all’atto dell’erogazione della prestazione, ma è rilevata dal medico prescrittore che, al momento di ogni prescrizione di assistenza specialistica ambulatoriale, riporta sulla ricetta del SSN il relativo codice di esenzione, acquisendolo, o mediante l’esibizione dell’attestato in possesso dell’assistito, o, quando possibile, per via informatica, attraverso la consultazione dei soggetti esenti resi annualmente disponibili mediante la funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria. Sono tuttora in via di completamento le procedure di adeguamento del sistema informativo regionale per facilitare la diretta consultazione e rilevazione del diritto all’esenzione da parte dei medici prescrittori, in modo tale che progressivamente il medico potrà recepire l’informazione dal Sistema Informativo Regionale del SST al momento della compilazione della ricetta elettronica. Dal 1° novembre 2013 si prevede che per i cittadini inclusi negli elenchi ministeriali degli assistiti esenti, annualmente aggiornati sulla base delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps, l’informazione relativa alla sussistenza della condizione di esenzione per redito sarà rilevata, per via informatica, dal medico all’atto della prescrizione sanitaria.

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