Autoveicoli da riparare: garanzia, pezzi di ricambio e manodopera

Capita spesso di dover ricorrere al meccanico, ma cosa accade se dopo la riparazione si ripresenta il guasto? E' il tema del quesito inoltrato dal lettore

Roberto
Roberto Visciola
18 ottobre 2018 19:37
Autoveicoli da riparare: garanzia, pezzi di ricambio e manodopera

Buongiorno Avv. Visciola,vorrei sottoporLe un quesito in ambito garanzia di un veicolo, acquistato usato nel 2017, al quale, dopo pochi mesi di utilizzo, è saltata completamente la frizione. Cambiata la frizione in garanzia, dopo soli 12.000 km di normale utilizzo, è nuovamente saltata ed è da ricambiare.Il concessionario asserisce che la garanzia del pezzo è scaduta assieme a quella di 12 mesi della macchina essendo un usato. E' corretta tale affermazione?

Gentile Signore,il Codice del consumo (d.lgs. 206/05) disciplina la garanzia legale sui beni di consumo venduti ai consumatori. Tale garanzia di legge copre tutti i vizi di produzione e di conformità presenti sui beni di consumo acquistati dai consumatori per la durata di due anni – salvo quanto verremo a precisare - prevedendo precisi adempimenti a carico del venditore. Essa si affianca all'eventuale garanzia del produttore (c.d. garanzia commerciale), regolata da contratto.

La disciplina del Codice del consumo si applica anche alle riparazioni, dovendosi, tuttavia, procedere ad una netta distinzione tra due situazioni. Ove si tratti di riparazioni effettuate con impiego di sola manodopera e senza utilizzo di pezzi di ricambio, non vi è alcun obbligo di fornire la garanzia prevista dal Codice del consumo poiché non viene venduto alcun bene. Vi è piuttosto una responsabilità in ordine alla qualità della prestazione d'opera in base alle norme generali del Codice civile.

Qualora, invece, la riparazione avvenga con fornitura di pezzi di ricambio, essa soggiace alla garanzia biennale prevista dal Codice del consumo e pertanto il riparatore dovrà risponderne tanto nell'ipotesi di ricambio difettoso, quanto in quella di erronea installazione e si dovrà procedere ad una nuova installazione. In nessun caso il cliente è tenuto al pagamento di manodopera per la ripetizione della riparazione per difetto del pezzo di ricambio.Venendo ad analizzare il caso di specie, che riguarda un veicolo usato, si segnala come la garanzia sia applicabile anche ai beni usati, limitatamente ai difetti non derivanti all'uso normale della cosa tenuto conto del tempo di pregresso utilizzo.

Per i beni usati, tuttavia, non vale necessariamente la garanzia biennale prevista dal Codice del consumo, concedendosi al venditore la possibilità di prevedere una limitazione temporale della durata della garanzia, per un tempo comunque non inferiore ad un anno. Il che avviene regolarmente, come, appunto, è avvenuto nel caso di specie, con previsione di garanzia sull'auto usata per una durata di 12 mesi. Occorre, peraltro, precisare come tutti i particolari sostituiti in garanzia non prolunghino la durata della stessa: la copertura sui nuovi pezzi scade insieme a quella sull’intero veicolo.

Diverso è il discorso quando l’intervento venga effettuato fuori garanzia, a carico del cliente: in questo caso, la tutela è estesa sia al pezzo, sia alla manodopera.Ciò è stato infatti chiarito da una nota esplicativa al D.lgs. 24 del 2002 da parte del Ministero delle attività produttive, sulla nuova disciplina in materia di garanzie nella vendita al consumo, nella quale, in materia di riparazione/sostituzione di beni complessi, è stato precisato quanto segue: “1) Se, durante il periodo di vigenza della garanzia legale, il consumatore esperisca il rimedio della riparazione, con sostituzione, ad esempio, di un pezzo di ricambio, non comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione biennale per la parte sostituita, ma continua a decorrere il termine relativo alla prima consegna del bene; 2) Se, terminato il periodo di vigenza della garanzia legale, il consumatore faccia effettuare una riparazione, con sostituzione, ad esempio, di un pezzo di ricambio, il pezzo sostituito sarà coperto dalla garanzia legale biennale a partire dal momento della consegna o dell’installazione”.Parrebbe, pertanto, corretto quanto affermato dal concessionario nel caso di specie, a meno che, avvalendosi di un legale e di un tecnico, non abbia modo di dimostrare particolari difetti ab origine sul pezzo installato e/o evidenti negligenze nell'attività di manodopera.Valuti pertanto, mediante un legale di fiducia, se vi siano gli estremi per far accollare alla concessionaria l'intervento dovuto.

E ciò, facendo appello anche alla c.d. correttezza commerciale, per la quale, a garanzia scaduta, alcune Case automobilistiche accettano di accollarsi l’onere di alcune riparazioni anche se la copertura è scaduta, spinte da considerazioni d’opportunità commerciale e/o dalla consapevolezza che un modello ha sofferto di un certo difetto.Cordialmente,Avv. Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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