La Legge Regionale 42/2002, con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, conferisce (art. 4) alle Province tutte le funzioni concernenti la tenuta del Registro, assegnando loro (art. 17) la competenza a definire in un apposito Regolamento le procedure per iscrizione, cancellazione e revisione annuale di questo Registro — nella rispettiva Articolazione Provinciale. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Provinciale di Firenze N.
159 del 209/09/2003 alla fine di ogni anno solare (31 dicembre) le associazioni di promozione sociale, iscritte entro il precedente 31 luglio, devono provvedere all’adempimento della REVISIONE ANNUALE, cosicché si possa verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta, a suo tempo, l’iscrizione dell’Associazione al Registro. La Provincia di Firenze intende trasformare l’adempimento della Revisione, da obbligo burocratico, un po’ fine a se stesso, a opportunità di visibilità per le Associazioni di promozione sociale iscritte al Registro, nonché di comunicazione all’esterno delle attività e dei servizi da loro offerti.