Imposta di bollo sugli atti costitutivi e modificativi delle cooperative: parere dell’Agenzia delle Entrate

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
01 febbraio 2005 22:13
Imposta di bollo sugli atti costitutivi e modificativi delle cooperative: parere dell’Agenzia delle Entrate

Il 13 gennaio 2005, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate ha espresso parere sull’interpretazione dell’art. 1 comma 1 del D.P.R. n. 642 del 1972 (legge sul bollo) circa l’applicazione dell’imposta di bollo sugli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative e dei loro consorzi, ai sensi degli articoli 2523, 2545 novies e 2436 c.c.
Secondo tale parere, anche per gli atti costitutivi e modificativi delle cooperative deve essere richiesta l’applicazione del bollo nella misura di € 50,00.


Quindi, per quanto riguarda le cooperative, qualsiasi istanza presentata al Registro delle Imprese è soggetta all’applicazione del bollo nella misura di € 50,00 (sono escluse le denunce R.E.A.).
Sono esenti dall’imposta di bollo, in modo assoluto, atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie, anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) (art. 27 bis dell’allegato b) del D.P.R.

642/1972).

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