Istanze di rimborso per Irap

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
25 novembre 2004 23:03
Istanze di rimborso per Irap

In questo ultimo periodo l’IRAP è stata oggetto di grande interesse da parte del Governo e del Parlamento nazionale, della Comunità Europea, della Giurisprudenza, di importanti associazioni di categoria, segno evidente delle “problematiche” emerse praticamente dalla nascita dell’imposta, più volte sollevate e portate alla Vs. cortese attenzione.
In particolare, è opportuno segnalare due recenti interventi, l’uno specificatamente riferito ai professionisti (interessati favorevolmente dalla sentenza n.

21203/04 della Cassazione) e l’altro relativo all’attesa sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale potrebbe sancire l’incompatibilità dell’imposta in questione con la normativa europea (nella fattispecie la VI Direttiva Iva 77/388 Cee).

1. Le novità per i professionisti.
Per i professionisti si può registrare il primo favorevole intervento della Corte di Cassazione sul tema dell’assoggettamento degli stessi all’Irap, allorquando agli stessi non possa essere imputabile il possesso di un’autonoma struttura.

La sentenza conferma e approva il positivo orientamento della giurisprudenza di merito che si è via via formata nel tempo, attraverso una casistica per la maggior parte dei casi favorevole ai contribuenti professionisti.
Per la Cassazione, a conferma della bontà della decisione presa in secondo grado (CTR Piemonte), nel caso specifico, pur in presenza di beni strumentali e di occasionali compensi a terzi nell’esercizio della professione del contribuente (ingegnere), è esclusa l’esistenza di una struttura organizzativa autonoma tale da assoggettare ad Irap il medesimo.
In pratica, i “piccoli” professionisti non sono obbligati all’imposta, almeno fino a quando non vi sia un rilevante impiego di capitali e l’utilizzo di lavoratori subordinati o parasubordinati.

Inoltre, sempre secondo la citata sentenza, la verifica sull’entità dell’organizzazione va fatta sempre e comunque: ciò a smentire le posizioni assunte finora dall’Amministrazione finanziaria, secondo la quale, in estrema sintesi, il solo possesso della partita Iva comporta l’assoggettamento al prelievo del tributo in questione.

2. Il possibile recupero Irap per incompatibilità del tributo con la VI Direttiva Cee.

Come premesso, la Corte di Giustizia della Comunità Europea potrebbe pronunciarsi a breve in ordine ad una causa relativa alla legittimità dell’Irap, in quanto potenzialmente in contrasto con la VI Direttiva Cee (emanata in materia di Iva).

Tale norma vieta agli Stati nazionali di introdurre “qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia il carattere d’imposta sulla cifra d’affari”.
E’ importante segnalare, e questo è il motivo del grande interesse di contribuenti e Amministrazione nazionale, che preliminarmente alla sentenza il servizio legale della Commissione Ue ha espresso parere (non vincolante) negativo per l’Italia, nel senso che l’Irap dovrebbe intendersi incompatibile con la citata direttiva.
Rilevando in ogni caso che l’esito del ricorso in esame appare quanto mai incerto, anche in considerazione delle conseguenze potenzialmente derivanti all’Erario per effetto di una pronuncia sfavorevole, si ritiene di segnalare l’opportunità di presentare istanza di rimborso per quanto eventualmente pagato negli ultimi 48 mesi (ai sensi dell’art.

38 del DPR 602/73; si veda il successivo paragrafo). La circostanza che la Comunità Europea potrebbe pronunciarsi sfavorevolmente per lo Stato Italiano, limitando, però, il diritto al rimborso alla sola imposta che risulti da istanze già presentate (se non addirittura all’Irap relativa a ricorsi già avviati), dovrebbe consigliare di presentare quanto prima la richiesta di rimborso dell’imposta.
In conclusione è doveroso segnalare come la presentazione dell’istanza non comporti in alcuna maniera la certezza di vedersi riconosciuto il diritto al rimborso, costituendo solo l’avvio di una procedura di contenzioso che, si ricorda, laddove risultasse sfavorevole al contribuente può comportare anche il pagamento delle spese di causa.

L’istanza di rimborso di versamenti diretti.
L’istanza deve essere inviata in carta libera (senza marca da bollo) a mezzo raccomandata A.R., al locale Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, nonché (per opportunità, al fine di evitare ogni possibile eccezione) per conoscenza al competente Ufficio della Regione.

E’ sempre possibile la presentazione a mano dell’istanza, in luogo della notifica a mezzo posta.
Si possono richiedere i versamenti effettuati entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento (entro il 30 novembre prossimo scade quindi il termine per chiedere il rimborso della seconda rata di acconto per l’anno 2000). Si segnala anche che in giurisprudenza:
secondo una tesi restrittiva, il termine decorre dal giorno di versamento in ogni caso, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia effettuato a titolo di saldo o di acconto;
secondo una tesi meno restrittiva, il termine dovrebbe invece decorrere dal giorno del versamento del saldo, anche con riferimento al recupero di somme versate in precedenza a titolo di acconto.
Tanto premesso, è consigliabile la presentazione di istanze separate per richieste relative all’acconto di giugno/luglio 2000 (il termine “assoluto” di 48 mesi è già scaduto) nonché per quelle relative all’eventuale acconto di novembre 2000 se sono già passati 48 mesi dal versamento (per esempio se versato il 10 novembre 2000).
Anche per istanze relative ad anni interessati dai recenti condoni è consigliabile una presentazione separata, atteso che per tali contribuenti non dovrebbe essere possibile alcuna restituzione.
Infine, il rimborso non può naturalmente essere richiesto con riferimento alla parte di versata che ha generato, in dichiarazione, un credito Irap successivamente compensato in F24.

Pagina a cura dello Studio Ferroni Puccetti & Barcali

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