Come si sa, dal 1° luglio 2004 per guidare un ciclomotore i ragazzi tra i 14 e i 18 anni debbono essere in possesso del patentino. Ma quello che è passato inosservato è che da 45 giorni per chi acquista un ciclomotore (e non ne possedeva già uno dotato di targhino da trasferire sul nuovo) è possibile circolare in motorino senza targa. Questo perché il Dlgs 9/02 aveva modificato l’articolo 97 del Codice della Strada ( che stabilisce quali sono i documenti necessari per circolare con i ciclomotori) sostituendo il targhino personale del conducente (istituito nel 1993 e trasferibile da un motorino all’altro) con una vera e propria targa fissa, unita al certificato di circolazione che riporti anche il nome del proprietario del mezzo. Il 1° luglio u.s.
è entrata in vigore la norma delle modifiche all’articolo 97: ma essa è inapplicabile. Il motivo è che manca il regolamento attuativo (Dpr), che disciplina le caratteristiche grafiche della targa e del certificato di circolazione, oltre al calendario per la graduale sospensione dei targhini in circolazione. Quindi da quella data vige l’obbligo della targatura, ma i proprietari non possono in alcun modo procurarsi il nuovo strumento identificativo; contemporaneamente gli uffici del Dtt (ex Motorizzazione) non potrebbero più rilasciare targhini, non essendo più previsti al Codice della Strada. Per tutto ciò non possono scattare le sanzioni per chi non richiede i nuovi documenti o circola senza targa: ma non sono applicabili neanche le sanzioni previste alla vecchia versione dell’articolo 97, che ha chiaramente perso validità dal 1° luglio con l’entrata in vigore della nuova versione. Per ora soluzione all’italiana :gli uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri continuano a rilasciare i vecchi targhini come se nulla fosse cambiato. AS