Ieri pomeriggio, a Siena, presso la sede del Mps, il primo incontro tra l'Aduc e l'istituto di credito sul caso 4You

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
18 aprile 2003 07:22
Ieri pomeriggio, a Siena, presso la sede del Mps, il primo incontro tra l'Aduc e l'istituto di credito sul caso 4You

Per l'Aduc c'era Alessandro Pedone (consulente dell'associazione per gli investimenti finanziari), mentre il Mps era rappresentato dal responsabile comunicazione dr Torre, e dal responsabile rete dr Del Greco.
L'incontro, preannunciato come tecnico, e' servito solo ad aprire un primo pallido confronto. Il Mps ha ribadito la validita' del suo prodotto e di essere disponibile, caso per caso, ad esaminare la vicenda. La situazione quindi e' identica a prima dell'incontro.
L'Aduc ha puntualizzato alcuni aspetti non secondari che corrono il rischio di creare confusione, perche' e' la struttura stessa del prodotto che e' fortemente penalizzante.

Mentre l'eventuale esame caso per caso, servirebbe a confermare la validita' di qualcosa che valida non e'.
L'unica soluzione possibile e' l'annullamento del contratto.
Il problema di fondo e' che il prodotto, nella sua struttura, e' contrario alla lettera ed allo spirito del Testo Unico sulla Finanza. Il sistema bancario, in generale, fa finta di non comprendere che con l'introduzione del TUF si e' introdotto un insieme di norme radicalmente diverse dal passato, tutelando la parte debole.
L'articolo 21 del TUF sancisce una serie di comportamenti generali ai quali gli intermediari devono attenersi:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Ciascuno di questi punti e' dettagliatamente disciplinato dai regolamenti Consob, in particolare il reg.

11522 art. 26, parta di "operare al fine di contenere i costi a carico degli investitori".
E' ora che il sistema finanziario, a partire dal caso "4You", si renda conto che la legge prescrive un comportamento completamente diverso da quello che abitualmente adotta. Le banche sono rimaste agli "usi ed ai costumi" che regolamentavano il settore prima degli anni '90.
Il vero problema del caso "4You" e' che il prodotto e' contrario allo spirito ed alla lettera delle leggi attuali perche' costituisce un inutile aggravio di costi e di rischi.
Inoltre -fatto non secondario- il TUF prevede l'inversione dell'onere della prova.

"Nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori", dice il testo unico all'art. 23, "spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". Ed e' questa diligenza che nel "4You" non riusciamo a vedere, mentre il Mps continua a dire il contrario.
Intanto siamo in attesa di un parere e di un incontro con la Consob, per sapere se la mancanza di un prospetto informativo che avrebbe dovuto essere approvato dalla Commissione, sia tale da rendere annullabile il "4You".

Di conseguenza, se il Mps non cambiera' atteggiamento, ci vedremo costretti a seguire le vie giudiziali.

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