Le regioni non migliorano gli incentivi automatici

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
05 ottobre 2001 00:07
Le regioni non migliorano gli incentivi automatici

Da una attenta lettura degli ormai numerosi bandi usciti sulle leggi 341/95 e 265/97 si deduce che le regioni non migliorano gli incentivi automatici, rispetto a quanto tracciato dal ministero.
Quasi tutte le regioni hanno, infatti, seguito il canovaccio del bando ministeriale ed hanno fissato l’ammissibilità delle spese alla data degli ordini e delle conferme d’ordine, oppure a quella della stipula dei contratti di leasing. Di conseguenza resta impossibile, per le imprese che hanno stipulato i contratti di leasing prima del 29 marzo, presentare la domanda di contributo; il tutto anche se gli investimenti non sono ancora consegnati.
L’uniformità dei bandi fa si che solo le imprese con buona disponibilità liquida otterranno i contributi concessi dalle leggi 341/95 e 266/97.

Quasi tutte le regioni, dunque, hanno abbracciato la stessa impostazione ministeriale anche sul modo di erogare l’agevolazione. Il contributo è concesso solo successivamente all’effettuazione dell’investimento, una volta inviata la domanda di fruizione con la relativa documentazione ed i documenti allegati comprensivi delle quietanze liberatorie.
Inoltre la richiesta di fruizione deve essere effettuata per tutti i beni. Unica alternativa, ritardare la consegna in attesa dell’uscita del bando 488/92 per il quale le spese si considerano effettuate solo alla data della consegna o a quella della fattura e le erogazioni possono essere concesse in via anticipata o a stato di avanzamento dei lavori.

Sulle leggi 266/97 e 341/95 un programma che prevede quindi più beni, con una programmazione scadenzata in più anni, non otterrà erogazioni fino a che l’ultimo dei beni non sarà consegnata e pagato. Addirittura se trattasi di beni diversi di cui alcuni acquisiti in maniera diretta ed altri in leasing, l’impresa dovrà attendere di aver pagato il 30% dei canoni o, se più fortunata (poiché avrebbe ottenuto una percentuale di agevolazione più alta), dovrà pagare canoni pari all’agevolazione spettante.

A questo bisogna aggiungere che tutti questi incentivi sono erogato sotto forma di bonus da utilizzare in sostituzione dei pagamenti da effettuare sul modello F24. questa modalità penalizza ovviamente le imprese nuove o piccole che sono senza dipendenti. L’alternativa per l’impresa che ha stipulato i contratti in data antecedente al 29 marzo e che vuole erogazione in capitali freschi è quella di utilizzare la legge 488/92. Infatti per questa legge la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo (fattura, contratto di compravendita, fattura dal fornitore al leasing).

Nel caso del leasing l’investimento si intende effettuato quando avviene la consegna del bene.
Anche per l’erogazione la gestione è completamente diversa. Nel caso della locazione finanziaria l’istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione, trasferisce all’impresa il contributo nell’arco del quinquennio successivo alla data di decorrenza di ciascun contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso; ciò avviene per rate semestrali posticipate determinate sulla base dell’ammontare di ciascuna quota di contributo erogata.
Nel caso di investimenti realizzati con più contratti di locazione, la quota di contributo erogata andrà attribuita prioritariamente ai contratti già entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo.

Il primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo relative ai semestri già scaduti e gli interessi sulle erogazioni già effettuate dalla banca concessionaria per il periodo intercorrente tra la data di valuta di ciascuna erogazione e quella dell’effettivo trasferimento. Nel caso di acquisto diretto il contributo viene erogato a stato d’avanzamento dell’investimento in due o tre quote a seconda di come previsto dall’impresa. Solo l’ultima quota rimane bloccata in attesa dei documenti di corredo.

GV

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