Nuova normativa UE sul fronte dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
05 gennaio 2001 18:48
Nuova normativa UE sul fronte dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Il 29 giugno 2000 il Parlamento ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato la Direttiva 2000/35/CE (pagina 35 della Guce Serie L 200 dell’8 agosto 2000), relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La norma si è resa necessaria per ovviare la gravosa situazione creatasi nel mercato comunitario, ove i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali rappresentano un ostacolo sempre più grave alla sua piena realizzazione.
I periodi di pagamento eccessivi ed i relativi ritardi di pagamento, infatti, impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, soprattutto a quelle di piccole e medie dimensioni costituendo, tra le altre cose, una tra le principali cause d’insolvenza e di perdita di posti di lavoro.

Tali ritardi, pur essendo una violazione contrattuale, sono resi particolarmente attraenti, nella maggior parte degli Stati membri, dai bassi livelli dei tassi di interesse previsti come mora e/o dalla lentezza delle procedure di recupero.
Le differenze tra le norme e le prassi seguite negli Stati membri, infine, costituiscono un ulteriore ostacolo al buon funzionamento del mercato interno. Da qui la necessità di modificare questa situazione, prevedendo anche un risarcimento a favore dei creditori, per far si che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive.
La Direttiva 2000/35/CE, anzitutto, si preoccupa di dare un’unica definizione, di: transazioni commerciali, pubblica amministrazione, impresa, ritardi di pagamento, riserva di proprietà, tasso d’interesse e titolo esecutivo.


Ai fini della direttiva, quindi, si intende per:
- transazioni commerciali, tutti i contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo;
- pubblica amministrazione, qualsiasi amministrazione, o ente, cosi come definito dalle direttive sugli appalti pubblici;
- impresa, ogni soggetto esercitante un’attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona;
- ritardi di pagamento, l’inosservanza dei termini di pagamento, contrattuali o legali;
- riserva di proprietà, l’accordo in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
- tasso d’interesse, applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento, il tasso di interesse applicato nei casi di appalti a tasso fisso;
- titolo esecutivo, ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un tribunale o da altra autorità competente, che consenta al creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese mediante esecuzione forzata.


La nuova normativa da applicare alla transazioni commerciali in caso di ritardi nei pagamenti, dunque, è la seguente.
Nel caso in cui il contratto stabilisce la data di scadenza o la fine del periodo di pagamento, gli interessi cominciano a decorrere dal giorno successivo alle suddette date.
Nel caso, invece, in cui il contratto non stabilisce la data di scadenza, gli interessi cominciano a decorre automaticamente, senza che sia necessario un sollecito:
- dopo 30 giorni dal ricevimento di una fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento;
- dopo 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando non c’è certezza circa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- dopo 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, se la data in cui il debitore riceve la fattura, o la richiesta equivalente di pagamento, è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- dopo 30 giorni dall’accettazione o dalla verifica della conformità delle merci o dei servizi al contratto, quando espressamente previsti in esso, se il debitore riceve la fattura, o la richiesta equivalente di pagamento, anteriormente o alla data dell’accettazione o alla data della verifica.
Il creditore ha diritto agli interessi di mora quando ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge.

Egli, inoltre, ha diritto di esigere dal debitore insolvente, un risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero che ha dovuto sostenere a causa del ritardo nel pagamento.
Per alcune categorie di contratti definite dal legislatore nazionale, gli Stati membri possono elevare fino a 60 giorni il periodo alla cui scadenza sono dovuti gli interessi, qualora essi rendano tale termine inderogabile, per le parti del contratto, o qualora stabiliscano un tasso d’interesse inderogabile, sensibilmente superiore al tasso legale.


Ad ulteriore tutela del creditore, inoltre, la Direttiva prevede che non possono essere fatti valere nè i termini di pagamento, nè le conseguenze per i casi di ritardo nel pagamento stabilite nei contratti, quando questi siano particolarmente iniqui per il creditore. E’ compito degli Stati membri attivarsi, mediante la predisposizione di mezzi efficaci, al fine di evitare il ricorso alle condizioni inique nei contratti. Tra i mezzi disponibili, la Direttiva indica la possibilità di consentire alle organizzazioni ufficialmente rappresentative delle PMI, di agire a norma della legislazione nazionale dinanzi ai tribunali o agli organi amministrativi competenti, per decidere se le condizioni contrattuali stabilite per uso generale nei contratti sono particolarmente inique.


La Direttiva, infine, prevede che indipendentemente dall’importo del debito, si può ottenere un titolo esecutivo entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato il ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o ad altra autorità, quando non sono contestati il debito o gli aspetti procedurali.
Sebbene, le istituzioni comunitarie non siano le dirette destinatarie della Direttiva, è già stata inserita in tutti i contratti della Commissione europea una disposizione che stabilisce che i pagamenti, cui la stessa è obbligata, devono avvenire nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento.


Inoltre, la Commissione ha adottato, il 26 luglio 2000, una proposta di riforma del proprio Regolamento Finanziario risalente al 21 dicembre 1977, stabilendo con una disposizione, che le operazioni di pagamento dovranno essere concluse entro un termine certo, fissato dalle modalità di esecuzione del contratto. In caso contrario, scaduto il termine, il creditore avrà il diritto di reclamare gli interessi per il ritardo.
Questa disposizione segue una Comunicazione adottata dalla Commissione il 19 Luglio 2000, sui ritardi dei pagamenti, con la quale, la Commissione ha voluto riportare le transazioni commerciali che la vedono protagonista in un contesto di sicurezza e di correttezza contrattuale.


La Comunicazione, infatti, afferma che le clausole finanziarie dei contratti, di cui è parte la Commissione devono essere semplificate, che tutte le fatture che essa riceve devono essere inserite in un registro, nel quale occorre annotare la data certa del ricevimento delle fatture stesse; che poichè il pagamento delle fatture è subordinata alla presentazione, da parte del contraente, di un rapporto relativo all’esecuzione delle prestazioni concordate, d’ora in poi, tale rapporto, per essere approvato dovrà espressamente contemplare il termine di pagamento da parte dell’Istituzione; che nella misura in cui la domanda di pagamento non è formalmente contestata da parte della Commissione, si può implicitamente ritenere come accettata; che, infine, la Commissione, nei contratti che essa conclude, stabilirà la misura degli interessi cui avrà diritto il creditore in caso di un suo ritardo nel pagamento.


Si tratta, dunque, di una normativa di fondamentale importanza, volta principalmente alla tutela della parte creditoria nelle contrattazioni commerciali. Essa si applica a tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private, o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa, pertanto, dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali ed i loro fornitori e subappaltatori.

Tale direttiva, infine, acquista valore aggiunto in considerazione del fatto che anche le istituzioni comunitarie le si sono dovute adeguare, essendo parte, esse stesse, di rapporti commerciali soprattutto nel settore degli appalti pubblici (vedi sotto elenco della normativa europea di riferimento) nell’Unione Europea.
Normativa comunitaria in materia di appalti pubblici:
Direttiva 92/50/CEE - GUCE Serie L 209 del 24.07.1992, pag.1;
Direttiva 93/36/CEE - GUCE Serie L 199 del 09.08.1993, pag.1;
Direttiva 93/37/CEE - GUCE Serie L 199 del 09.08.1993, pag.54;
Direttiva 93/38/CEE - GUCE Serie L 199 del 09.08.1993, pag.84.



GV

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