Invito a presentare proposte di azioni pilota nel trasporto combinato

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
03 gennaio 2000 21:15
Invito a presentare proposte di azioni pilota nel trasporto combinato

Nel presente invito a presentare proposte, si intende per trasporto combinato il trasporto di merci tra Stati Membri per il quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio, con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il container (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via di navigazione interna o per mare, fermo restando che il percorso stradale e' il più breve possibile.
Sono ammissibili soltanto azioni di carattere internazionale.

Il carattere internazionale di un'azione e' dimostrato dal fatto che il percorso previsto del progetto avviene sul territorio di almeno due stati membri. Le azioni di trasporto combinato possono anche concernere percorsi situati in parte al di fuori del territorio comunitario, se l'azione e' svolta nell'interesse della politica comune dei trasporti. Queste azioni devono coprire il territorio di almeno uno Stato Membro.
I progetti possono concernere:
- misure operative innovative;
- studi di fattibilità per programmare e preparare misure operative innovative.
Nell'ambito di PACT non saranno finanziati progetti puramente infrastrutturali o progetti di ricerca e sviluppo.

Le applicazioni PACT devono concernere misure commerciali attinenti alla fornitura di servizi di trasporto combinato.
Il contributo finanziario della Comunità e' limitato ad un massimo del 30% delle spese e dei costi ammissibili delle misure operative innovative.
Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2196/98, le spese e i costi ammissibili includono:
- I costi di locazione, leasing o ammortamento delle unita' di trasporto - rimorchi, semirimorchi con o senza veicolo trattore, casse mobili, contenitori di 20 piedi ed oltre;
- i costi di locazione, leasing o ammortamento e dell'adeguamento necessario per portare a termine l'azione prevista per quanto riguarda il materiale rotabile (comprese le locomotive), nonchè le navi per la navigazione interna e marittima, fatta salva, per le navi adibite alla navigazione interna, l'osservanza delle norme specifiche in materia di miglioramento dei trasporti su vie navigabili interne;
- le spese di investimento e i costi di locazione, leasing o ammortamento del materiale atto a consentire il trasbordo tra la ferrovia, le vie navigabili, le vie marittime e le strade;
- i costi di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie, di navigazione interna e marittime, esclusi le spese portuali e i costi di trasbordo; - le spese relative all'applicazione commerciale di tecniche, tecnologie o materiali preventivamente testati e approvati, in particolare la tecnologia dell'informazione nel settore dei trasporti;
- i costi relativi alla formazione del personale e alla diffusione dei risultati dei progetti, nonche' i costi delle misure di informazione e di comunicazione adittate per rendere noti all'industria dei trasporti interessata i nuovi servizi di trasporto combinato predisposti.
Il contributo finanziario della Comunita' per gli studi di fatibilita' e' limitato ad un massimo del 50%.
Gazzetta Ufficiale serie C 347 del 03/12/99

GV

In evidenza