Trasferimento del coniuge separato con figli

E' ammesso il trasferimento del coniuge separato con figli?

Roberto
Roberto Visciola
11 dicembre 2019 22:41
Trasferimento del coniuge separato con figli

Gent.mo Avv. Visciola,

sono separato e mia moglie abita nella casa familiare di sua proprietà, assieme ai nostri figli minorenni. Lei vorrebbe trasferirsi a diversi chilometri di distanza, vendendo la casa familiare ed andando ad abitare in altro immobile di sua proprietà. Posso oppormi? E' ammesso il trasferimento del coniuge separato con figli?

Gentile Signore,

la presenza di un matrimonio ancora in corso, qual è l'ipotesi della separazione, non impedisce al coniuge separato di trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro coniuge.

Il problema ovviamente si pone laddove si tratti del coniuge affidatario e tale allontanamento comporti l'allontanamento degli stessi figli dall'altro coniuge.

Orbene, tale decisione, da sola, non comporta inidoneità all'affidamento ed al collocamento di figli minori.

Il giudice, infatti, è chiamato a decidere e provvedere sul collocamento tenendo essenzialmente di conto dell'interesse dei figli medesimi, considerando, da un lato, il mantenimento dell'habitat domestico (e quindi della casa familiare) e, dall'altro, quale sia il coniuge più appropriato per l'affidamento.

Laddove il giudice avesse disposto l'affido condiviso, nel caso di trasloco di un genitore, il giudice potrebbe modificare le condizioni di separazione affidando i minori ad un solo coniuge, non potendosi, per ovvi motivi derivanti dal trasloco in luogo lontano, consentire la ripartizione paritaria dei tempi di permanenza presso i genitori, come sussiste nell'ambito dell'affido condiviso.

Nemmeno l’affidamento a settimane alterne a ciascun genitore può esser considerata una soluzione praticabile, laddove il trasloco venga effettuato in luogo talmente lontano da impedire una corretta crescita dei figli (si pensi semplicemente alla difficoltà o impossibilità di frequentare la scuola, laddove un coniuge si sia trasferito in un'altra città).

Il trasferimento del coniuge separato non comporta, come detto, automatica inidoneità all’affidamento dei figli minori. Stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono, del resto, espressione di diritti fondamentali dell'individuo.

In caso di trasferimento, esclusa quindi la possibilità di mantenere – ove disposto – l'affido condiviso, spetterà al giudice valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò inevitabilmente comporti una difficoltà nel mantenimento dei rapporti con il genitore non affidatario.

Per la Cassazione la decisione di trasferirsi non può essere condizionata e resta al giudice valutare l’interesse del minore (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 14 maggio 2016 n. 18087).

Le consiglio pertanto di valutare la questione con un legale di Sua fiducia: laddove fosse dimostrato che l'allontanamento non deriva da effettive esigenze lavorative, ma dalla sottaciuta volontà di allontanare i figli dal padre, potrà essere valutata la possibilità di richiedere il collocamento dei figli presso il padre stesso, che abbia mantenuto la residenza in luogo vicino alla casa familiare, facendo leva sul mantenimento dell'habitat domestico, seppur inteso in senso lato. E ciò in quanto sussiste il dovere di un genitore di garantire il mantenimento dei rapporti del figlio con l'altro genitore.

Cordialmente

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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