Separazione: ecco a chi competono le spese amministrative della casa coniugale

Gli adempimenti legati alle separazioni coniugali restano tra i temi più dibattuti e tra i più richiesti dai lettori

Roberto
Roberto Visciola
03 dicembre 2018 17:15
Separazione: ecco a chi competono le spese amministrative della casa coniugale

Gentilissimo Avv. Visciola,sono separata da mio marito e la casa coniugale (di cui siamo comproprietari) mi è stata assegnata. A chi competono le spese per il compenso dell'amministratore? Tutte a me, visto che ci abito, o a metà con mio marito, in quanto comproprietari?

Gentilissima,per rispondere al suo quesito dovrei analizzare innanzitutto il provvedimento di separazione con assegnazione della casa coniugale, dal momento che tale provvedimento potrebbe contenere previsioni circa le specifiche modalità di ripartizione delle spese tra coniugi. Di regola, le spese ordinarie vengono messe a carico del coniuge assegnatario e le spese straordinarie vengono ripartite secondo le quote di proprietà.In generale, nel caso di separazione, si tende a far riferimento ai parametri di suddivisione delle spese tra proprietario ed inquilino, essendovi un'analogia per quanto attiene alla scissione tra proprietà dell'immobile e godimento del medesimo.Ed è proprio per tale motivo che, come detto, le spese di ordinaria amministrazione vengono fatte gravare sul coniuge assegnatario e quelle di straordinaria amministrazione vengono suddivise in base alla proprietà.

Sul punto della distinzione tra le varie spese, si tende a seguire tabelle create ad hoc per la locazione, estensibili – per analogia – anche alle ipotesi di separazione. In tali tabelle non trova però menzione la voce del compenso dell'amministratore e pertanto, per risponderle, in assenza di specifica disposizione di legge, occorre aver riguardo alla giurisprudenza.Sul punto, vi è un orientamento piuttosto consolidato che esclude la possibilità di far gravare le spese del compenso dell'amministratore sul conduttore (o assegnatario, in caso di separazione), in quanto non sono comprese nell'elenco degli oneri accessori di cui all'art.

9 della L. 392/1978. Tali spese, trovando fondamento nei diritti dominicali sulle proprietà comuni, vengono quindi fatte gravare sul proprietario. Nel suo caso, pertanto, ritengo che – in assenza di diversa previsione nel provvedimento di assegnazione della casa familiare – le spese per il compenso dell'amministratore debbano esser suddivise in parti uguali tra lei e suo marito, in quanto comproprietari.Cordialmente,Avv. Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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