Quando è possibile ottenere una modifica dell’assegno di mantenimento

Anche se stabilito da una sentenza passata in giudicato, qualora siano sopravvenuti giustificati motivi

Giacomo
Giacomo Guerrini
02 Agosto 2025 15:17
Quando è possibile ottenere una modifica dell’assegno di mantenimento

Egr. Avvocato, circa sette anni fa mi sono separato da mia moglie.

La separazione è stata contenziosa e il giudice ha posto a mio carico un assegno quale contributo al mantenimento di mia moglie ed altro assegno quale contributo per il mantenimento dei nostri tre figli.

Da circa un paio d’anni il mio reddito è leggermente diminuito in modo stabile, ma soprattutto qualche mese fa è morta la madre di mia moglie e quest’ultima essendo figlia unica ha interamente ereditato quantomeno un immobile del valore approssimativo di mezzo milione di euro.

Approfondimenti

Vorrei sapere se potrei ottenere una diminuzione degli assegni posti a mio carico in sede di separazione.

Gent.le Signore,

è sempre possibile chiedere una modifica dei provvedimenti che stabiliscono contributi economici per sopravvenuti giustificati motivi.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza è necessario provare rigorosamente i seguenti presupposti:

  1.  la sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche;
  2.  l’esistenza di un nesso causale tra tale modifica e la nuova situazione economica;
  3.  l’alterazione dell’equilibrio economico sancito precedentemente con sentenza o accordo a causa delle circostanze sopravvenute.

La casistica giurisprudenziale è vasta e copiosa e riguarda sia casi di sopravvenuto peggioramento delle condizioni del coniuge obbligato (riduzione del reddito, nascita di un figlio, etc…), che casi di sopravvenuto miglioramento delle condizione del coniuge beneficiario (incremento patrimoniale e/o reddituale, avvio di una stabile convivenza, etc. …).

Nel suo caso parrebbero sussistere i presupposti per una riduzione degli assegni attualmente a suo carico, fermo restando che un parere vero e proprio potrebbe essere reso solo all’esito di un approfondito studio della posizione.

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Giacomo Guerrini

Giacomo
Giacomo Guerrini

L’avvocato Giacomo Guerrini esercita la professione a Firenze da molti anni nell’ambito del diritto civile. E' arbitro alla Camera di Commercio di Firenze e docente presso l’agenzia di formazione professionale di Confesercenti Firenze. Il Consiglio Nazionale Forense gli ha riconosciuto il titolo di specialista nel diritto della persona, delle relazione familiari e dei minori. E’ socio dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori. Maggiori informazioni sul sito www.studiocascianoguerrini.it - giacomo.guerrini@hotmail.it

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