Il compagno vende gli immobili personali: come tutelare i figli

Un dissidio nella coppia porta ad alla decisione di vendere i beni di proprietà esclusiva

Roberto
Roberto Visciola
19 giugno 2018 13:36
Il compagno vende gli immobili personali: come tutelare i figli

Gentile Avvocato Visciola,sono una mamma, il cui compagno ha figli sia con me che da una precedente relazione. Non siamo sposati. A seguito di alcuni dissidi tra di noi, lui minaccia di vendere tutte le sue proprietà. Lo può fare avendo figli?

Gentile Signora,preme innanzitutto segnalare come nel nostro ordinamento non vi siano differenze tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, avendo gli stessi i medesimi diritti, in particolare il diritto di essere istruiti, allevati ed educati dai genitori (art. 30 C.), fino alla loro indipendenza economica secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.). A tali diritti dei figli si contrappongono obblighi in capo ai genitori, il cui esatto adempimento è tutelato anche da espressa previsione contenuta nel codice penale, il cui art.

570 prevede come ipotesi di reato il comportamento del genitore che si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti la potestà genitoriale, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli. Al di là delle suddette previsioni, tuttavia, non è sindacabile la decisione del genitore che decida di vendere tutte le sue proprietà, ivi compresa la casa familiare. Un'eventuale separazione e/o l'assegnazione della casa coniugale, non vanno ad incidere sui diritti di proprietà, anche relativamente alla casa familiare.Si consideri, infatti, che, nel caso in cui la casa coniugale risulti di proprietà esclusiva di un coniuge e la medesima venga assegnata all'altro coniuge non proprietario, detta assegnazione non modifica i diritti di proprietà della casa che, pertanto, rimane di esclusiva proprietà del coniuge non assegnatario.

In particolare, il provvedimento di assegnazione, non può concretizzarsi in una espropriazione – di fatto – del diritto di proprietà, permanendo in capo al coniuge proprietario il diritto di disporre del suo diritto di proprietà. Ove sussista comunque un provvedimento di assegnazione della casa familiare, detto provvedimento prevale sulla compravendita, in quanto opponibile al terzo acquirente. Pertanto, in conclusione, da un lato, sarà possibile la vendita dei beni immobili di proprietà esclusiva; dall'altro, permane l'obbligo in capo al genitore di garantire ai propri figli i necessari mezzi di sussistenza, essendo sanzionato penalmente il comportamento del genitore che si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti la potestà genitoriale.Cordialmente, Avv.

Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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