Condominio ed attività di vicinato: il caso delle immissioni moleste

Capita spesso che i condomini si trovino a dibattere sulla tollerabilità delle immissioni provenienti da attività confinanti

Marco
Marco Suisola
09 novembre 2018 17:21
Condominio ed attività di vicinato: il caso delle immissioni moleste

Gentile Amministratore Rag. Marco Suisola.

Da un po' di tempo ha aperto sotto il nostro palazzo una friggitoria, che ovviamente emette odori molto fastidiosi che arrivano dentro i nostri appartamenti se lasciate le finestre aperte, e dentro il nostro portone quando si apre, e che comunque infestano un pezzo di strada.

Questo fondo fa parte del nostro condominio e l'affittuario del fondo adibito a friggitoria prima di aprire ci aveva chiesto la possibilità di mettere una canna fumaria lungo tutto il palazzo, ma abbiamo risposto di no, sperando che la nostra negazione gli avrebbe impedito l'apertura della friggitoria. Invece è stata aperta ugualmente. 

Abbiamo diritto a far chiudere tale friggitoria? Come possiamo procedere? Come possiamo dimostrare che sono odori molesti? Esiste un regolamento d'orario o può rimanere aperta sino a quando vuole?Gentile condomina,

il caso che lei descrive rientra nella fattispecie delle immissioni che superano la normale tollerabilità regolato dall'art 844 Codice Civile "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso".

Per poter effettuare una verifica sull'idoneità dei locali dovrete effettuare un esposto alle autorità competenti quali la Asl territoriale. Nel caso in cui vogliate che sia l'amministratore dello stabile ad occuparsi della questione, dovrete procedere formalmente, conferendo un apposito mandato.In ogni caso ciascun condomino ha altrimenti diritto di agire anche a titolo personale per tutelare i propri diritti.

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L'Amministratore Risponde — rubrica a cura di Marco Suisola

Marco
Marco Suisola

Svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999. Laureato presso l'Università di Firenze, è esperto giuridico immobiliare. Associato alla Federazione nazionale amministratori fino al 2015, diventa socio fondatore della Confart-amministratori. Attualmente nel CdA ricopre il ruolo di Tesoriere. Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/201414. Ha la qualifica di Revisore condominiale, Consulente tecnico di ufficio in ambito condominiale info@marcosuisola.it

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