Comunione dei beni in odore di separazione: la compravendita immobiliare

Un quesito relativo alla separazione coniugale che interessa l'acquisto di una casa

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
18 settembre 2018 09:28
Comunione dei beni in odore di separazione: la compravendita immobiliare

Gentilissimo Avvocato Visciola,

mio marito vive in Italia ed io, cittadina italiana, attualmente vivo all'estero. Vorrei il divorzio, che mio marito non vuole concedermi, e vorrei anche tornare a vivere in Italia. Qualora comprassi casa in Italia, mio marito diverrebbe anche lui titolare di quella abitazione?Gentilissima,nella sua lettera vi sono fondamentalmente due problematiche: il divorzio che suo marito non vuole concederle e gli eventuali diritti del marito sulla casa che lei intenderebbe acquistare.

Per quanto attiene alla prima problematica, l'unica soluzione è quella di procedere giudizialmente, con apposita iniziativa dinnanzi ad un giudice. Consideri, infatti, che non è di ostacolo il fatto che suo marito non voglia concederle il divorzio, dal momento che non occorre che entrambi i coniugi vogliano separarsi o divorziare per concludere il procedimento. Se, infatti, davanti al giudice, lei dichiara di volersi separare o divorziare, essendo divenuta intollerabile la convivenza, il tribunale dovrà concederle la separazione - e poi il divorzio - anche contro la volontà dell'altro coniuge.Per quanto attiene alla seconda problematica, occorre verificare quale sia il vostro regime di coniugio.

Se siete in regime di separazione dei beni, la proprietà sarà unicamente sua. Nel caso, invece, in cui siate in regime di comunione dei beni, finché non si verifichi la separazione, l'acquisto di un bene da parte di un coniuge automaticamente determina l'ingresso di quel bene nella contitolarità dell'altro coniuge, a meno che non si rientri in una delle eccezioni di cui all'art. 179 c.c. (ad esempio, i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di certi beni personali, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto di acquisto).Cordialmente,Avv.

Roberto Visciola

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