Blocco dei cantieri edili: effetti limitati al solo Centro storico

A Firenze, è possibile realizzare una distribuzione interna in ristrutturazione zona A, fuori dalla zona Unesco. Dopo lo sblocco del Tar della Toscana, l'opinione di Vincenzo Madera, noto blogger su lavori e impianti dell’edilizia

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
08 agosto 2019 11:09
Blocco dei cantieri edili: effetti limitati al solo Centro storico

A seguito della ormai nota ordinanza n. 2590/2019 del 23/05/2019 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza proposta dall'associazione Italia Nostra contro il Comune di Firenze (in riforma dell'ordinanza cautelare del TAR, Sezione I, n.137/2019), riguardante l’impugnazione delle deliberazioni di adozione e di approvazione della variante ai piani urbanistici locali (deliberazioni 2018/C/00011 e 2018/C/00045) è scoppiato il caos tra i cittadini e i professionisti del settore edile. In pratica con questa ordinanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibili sui seguenti immobili:

  • emergenze di valore storico-architettonico;
  • emergenze di interesse documentale del moderno;
  • tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale;
  • edifici singoli o aggregati di interesse documentale.

  • gli interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria e Restauro e Risanamento Conservativo, riferiti alle singole unità immobiliari esistenti....

L'ordinanza prosegue dicendo: "nel rispetto del prevalente orientamento della giurisprudenza in materia di qualificazione degli interventi, come recentemente ribadito (Corte di Cassazione sez. III n. 14735/2019), per il quale la modifica, seppur modesta, della distribuzione interna delle unità immobiliari, dei prospetti, nonché i cambi d’uso in zona omogenea “A” sono da considerarsi ristrutturazione edilizia.

In pratica, non è più possibile per tali immobili spostare la cucina in un altro vano, aprire una porta su una parete chiusa, spostare, costruire o demolire dei tramezzi etc. Immaginate che una grande fetta degli immobili presenti nel Comune di Firenze, ricadono in tali categorie.

E' inoltre impedita la possibilità di effettuare depositi delle “varianti finali” ai sensi dell’art. 211 della L.R. 65/14 per modifiche realizzate in corso d’opera su edifici che ricadono nelle classificazioni di cui sopra. Tutto ciò si traduce nel fatto che, cantieri avviati ove siano stati posti in essere lavori in contrasto con l'ordinanza, sono ad oggi bloccati, in quanto le opere sono da ritenersi abusive.

Mi preme precisare che, non si considerano interessati dagli effetti dell’Ordinanza:

- gli interventi su immobili classificati come “edificato recente” ai sensi dell’art. 13 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico;

- gli interventi riferiti a titoli edilizi efficaci e non oggetto di sospensione al 23.05.2019;

- le modifiche in corso d’opera rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 143 comma 3 della L.R. 65/14 (non comportanti la sospensione dei lavori), realizzate al 23.05.2019, ancorché non comunicate; in questo caso è necessaria una dichiarazione che le opere sono state realizzate prima del 23/05/2019.

- le istanze di accertamento di conformità già depositate al 23.05.2019;

- gli interventi di adeguamento funzionale di Servizi pubblici, compresi gli ampliamenti fuori sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici, come consentiti dalla speciale disciplina di cui alla Parte 2, Titolo I - Spazi e servizi pubblici, delle NTA del Regolamento Urbanistico, indipendentemente dalla classificazione dell’edificio; - la realizzazione di piscine pertinenziali e sistemazioni esterne.

Scritto dall'Ing. Madera Vincenzo

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