Espulsioni immigrati: nuove norme italiane incompatibili con la Direttiva UE

Le leggi nazionali devono essere disapplicate?

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
02 dicembre 2011 14:19
Espulsioni immigrati: nuove norme italiane incompatibili con la Direttiva UE

Firenze, 2 Dicembre 2011- All'indomani del recepimento in Italia della Direttiva comunitaria 2008/115/CE sul rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolari, le nuove norme sulle espulsioni introdotte con il d.l. 89/11, convertito nella legge 129/11, non superano il vaglio giudiziale e iniziano ad essere emesse le prime pronunce di disapplicazione della normativa italiana in favore di quella comunitaria. Il Giudice di Pace di Firenze (dott. Simone Bozzi) ha infatti recentemente annullato un decreto prefettizio di espulsione emesso successivamente all'entrata in vigore della riforma. Un provvedimento di estremo interesse poiche' parametra – in prima battuta - la legittimita' del provvedimento impugnato non gia' ai casi previsti dall'art.

13 comma 4, d.lgs. 286/98 ma direttamente alle previsioni della Direttiva, sul presupposto della incompatibilita' della legge italiana con il dettato normativo della Direttiva: “rilevato che ai sensi dell'art. 7, IV comma, della Direttiva n. 2008/115/CE del 16.12.2008, gli Stati membri dell'Unione Europea possono astenersi dal concedere agli stranieri presenti irregolarmente sul loro territorio un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore a sette giorni se sussiste il rischio di fuga, se una domanda di soggiorno regolare e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, o se l'interessato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale”. Data questa premessa, il Giudice fiorentino esclude che lo straniero ricorrente possa essere ritenuto un pericolo per l'ordine pubblico, per la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale posto che “non risulta agli atti nessuna sentenza di condanna a carico del ricorrente per reati costituenti indice di pericolosita' sociale”, per poi analizzare in dettaglio la definizione di “rischio di fuga”. Il provvedimento fiorentino Il Giudice nell'accogliere la tesi della incompatibilita' della norma italiana va anche oltre, analizzando il contenuto del comma 4 bis dell'art.

13 d-lgs. 286/98 , che consente alla autorita' di astenersi dal concedere un termine per la partenza volontaria in caso di:

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validita'; b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita'; d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14; e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.
Ad avviso di Emmanuela Bertucci, legale dell'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, un decreto di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera che si limiti a rilevare la sussistenza delle circostanze in presenza delle quali sussiste il pericolo di fuga, senza valutare, e motivare, nel caso concreto la effettiva sussistenza di un effettivo pericolo di fuga e' illegittimo poiche' emesso in violazione dell'art.

13, comma 4 bis del d.lgs. 286/98. E' questa infatti la conseguenza dell'unica lettura possibile costituzionalmente orientata della norma in oggetto: “si configura il rischio di fuga […] qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il Prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di allontanamento [...]”. Non possiamo che concordare sia con il percorso logico giuridico effettuato dal giudice che con le conclusioni cui giunge.

La nuova normativa italiana in materia di espulsioni non e' conforme alla disciplina comunitaria e deve essere disapplicata. Si tratta di una normativa, ad avviso di chi scrive, voluta piu' per una questione di facciata che di sostanza. Non c'e' un vero intento di adeguamento, ma un tentativo – tipicamente italiota – di continuare a fare come si vuole facendo finta di adeguarsi alle prescrizioni comunitarie. Come avevamo previsto, il “giochino” e' durato poco: le innovazioni in vigore dal 6 agosto 2011 non hanno minimamente soddisfatto le aspettative dell’Unione Europea, mancando un reale ed effettivo adeguamento degli istituti e dei rimedi italiani ai canoni sovranazionali imposti dalla direttiva.

Ne consegue che il recente sforzo del legislatore italiano lascia impregiudicata la rilevanza e l’attualità del tema della diretta applicabilita' (carattere self-executing) della normativa in parola, ampiamente confermata dalla giurisprudenza degli ultimi anni, sotto il vigore della precedente formulazione del d.lgs. 286/1998.

Notizie correlate
Collegamenti
In evidenza