Acqua, Luce e Gas: mancate letture ed incubo della morosità

Morosi sbadati e morosi incolpevoli. Quali i rischi e le tutele?

Antonio
Antonio Lenoci
14 aprile 2015 13:39
Acqua, Luce e Gas: mancate letture ed incubo della morosità

Molto spesso il servizio postale ci mette lo zampino e la fattura, emessa per tempo dal Gestore, arriva in realtà al destinatario a pochi giorni dalla sua scadenza, se non oltre; questo comporta il pagamento fuori dai tempi indicati ed in tale caso il consumatore si ritroverà nella fattura successiva l'addebito dei costi per il sollecito oltre agli interessi di mora.L'Autorità Garante AEEGSI avverte: "Se un cliente con contratto a regime di Maggior Tutela paga la bolletta dopo la scadenza indicata, il venditore può chiedere gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 3,5%.

Esempio: se il tasso di riferimento è al 3%, il tasso di mora che può essere applicato è del 6,5% annuo. Nel Mercato Libero il venditore può chiedere gli interessi di mora e le spese previste dal contratto".

Non è facile orientare i consumatori nel difficile mercato dell’energia elettrica, del gas e dell'acqua, Confconsumatori ci ha provato con dei corsi rivolti ai cittadini proiettando slide e distribuendo materiale informativo come un leaflet (opuscolo) realizzato ad hoc sulle utenze di luce e gas, per chiarire i diritti e doveri dei consumatori in caso di: voltura, cambio gestore, passaggio al mercato libero, eventuali guasti o problemi con la fatturazione.L'avvocato Marco Festelli, Presidente di Confconsumatori Toscana racconta a Nove da Firenze che: "I cittadini non riescono a capire il costo reale di 1 Kilowatt di Energia o di 1 metro cubo di Gas, le bollette non sono leggibili.

Idem per il risparmio dove il margine medio per il venditore è del 3%, ci sono tariffe Flat che sono rischiose perché è vero che offrono costi vantaggiosi, ma hanno durata temporale limitata e quando i valori cambiano nascono i problemi. Una grande paura espressa da parte dei cittadini - prosegue Festelli - è quella di ricevere conguagli mastodontici che si verificano non tanto per l'energia elettrica dove esiste una buona telelettura, quanto per l'Acqua ed il Gas dove vi è il problema delle letture manuali.

C'è l'obbligo di effettuare almeno due letture annue, però se questo non avviene accade che dopo 24 o 36 mesi, se non di più, arrivano conti salati da pagare. Teniamo presente che, specialmente sul Gas, il conguaglio può fare riferimento ad una media dei costi, ma è impossibile attribuire all'utente un consumo ad una tariffa precisa in un determinato arco temporale e quindi il rischio è di pagare una tariffa alta per un periodo in cui magari non si è consumato assolutamente niente.Altra paura è legata al fenomeno delle perdite occulte, ed esistono metodi di autocontrollo che sarebbero da pubblicizzare ed applicare come la chiusura di tutti i rubinetti con il contestuale controllo che i contatori individuali o condominiali siano realmente fermi.

In questo caso però, sull'Acqua è bene sapere che vi è la possibilità di risparmiare fino al 50% sulla fattura perché l'acqua persa non viene sottoposta a depurazione".Quello della morosità è un fenomeno aumentato con la crisi economica: "Sul contatore dell'Acqua ci sono effettivamente problemi - spiega ancora Festelli - specie quando a pagare sono tutti i condomini perché c'è solo il contatore generale di riferimento. Porto l'esempio di Grosseto però in cui nelle nuove costruzioni si sta attuando la realizzazione di contatori a vista che sono individuali ed ai quali il Gestore ha accesso diretto, si evita così il caso in cui la morosità di un condomino si ripercuote sugli altri".Ma se il cliente non paga? Risponde l'Autorità Garante: "Il venditore deve inviare una raccomandata (non è necessario l'avviso di ritorno) che specifichi il termine ultimo di pagamento non inferiore a 20 giorni dall'emissione della raccomandata da parte del venditore e non inferiore a 15 giorni dall'invio della raccomandata da parte del venditore.

Prima della sospensione della fornitura la potenza viene ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile. Esempio: il contratto prevede una potenza massima di 3,3 kW, verrà ridotta a 495 W, consentendo l'uso di alcune apparecchiature elettriche. Se il cliente continua a non pagare, dopo 15 giorni di riduzione della potenza la fornitura viene sospesa. Il venditore comunque non può chiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a partire dall'ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione della messa in mora".Con un contratto a Maggior Tutela la fornitura non può essere sospesa: "Se l'importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale e comunque inferiore all'importo medio stimato delle precedenti bollette oppure se il mancato pagamento riguarda servizi diversi dall'energia elettrica (per esempio il gas) forniti dalla medesima impresa multiservizio".Il regime della Maggior Tutela è destinato però a scomparire (nel 2018) a vantaggio del Mercato Libero dove, abbiamo visto, le regole sono stabilite dal Mercato stesso e soprattutto da quanto sottoscritto nel contratto.Già adesso però le associazioni dei Consumatori si trovano davanti ad indennizzi al cliente per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza di entità risibile."Se i venditori non rispettano le regole, sono obbligati a corrispondere un indennizzo al cliente" tuona l'Autorità Garante, tuono che diventa bisbiglio quando si arriva al dunque: "Gli indennizzi automatici a favore del cliente sono: 30 euro se non è stata inviata la raccomandata di messa in mora; 20 euro se il venditore è in grado di documentare il giorno di invio della raccomandata, e il termine ultimo per il pagamento era inferiore a 15 giorni solari dall'invio della raccomandata; 20 euro se il venditore non è in grado di documentare il giorno di invio della raccomandata, e ha consegnato la comunicazione di messa in mora al servizio di spedizione postale oltre 3 giorni lavorativi dalla data della sua emissione; 20 euro se il venditore non è in grado di documentare il giorno di invio della raccomandata, e il termine ultimo per il pagamento era inferiore a 20 giorni solari dall'emissione della comunicazione di messa in mora o se la sospensione della fornitura è stata richiesta prima che fossero trascorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento" una sanzione/indennizzo ridicola quando è ipotizzabile che solo in un frigo spento vi siano ben più di 20 euro di merce deteriorabile.

Cosa accadrà con il solo Mercato Libero?

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