Diritto all’accesso: cambiano le competenze

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
31 maggio 2006 13:06
Diritto all’accesso: cambiano le competenze

Cambiano le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi. Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 184 (12 aprile 2006), è stato emanato il Regolamento che disciplina norme, disposizioni ed applicazioni per garantire il diritto di accesso dei cittadini.

Nello specifico, vengono disciplinati i ricorsi nei confronti degli atti delle amministrazioni periferiche e centrali dello Stato, le cui richieste possono essere inoltrate solo alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

Cessa così la competenza del Difensore civico regionale su tali atti e trova applicazione il principio di sussidiarietà già previsto nella legge e così enunciato: ”in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.

Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.”

In buona sostanza, laddove non sia in funzione un ufficio di difesa civica, si può esercitare il proprio diritto di accesso agli atti rivolgendosi alla struttura territorialmente superiore alla propria zona. Dal Comune alla Provincia, alla Comunità montana, fino alla Regione. (f.cio)

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