E’ la competente autorità ministeriale che impone alle aziende erogatrici di gas metano l’applicazione dell’IVA precisando le modalità di applicazione delle due aliquote. L’IVA al 10% viene applicata solo nel caso in cui si tratti di fornitura gas per uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda. Nel caso di fornitura di gas per usi domestici di riscaldamento, così come nel caso di contratti di fornitura per uso promiscuo (cottura cibi e produzione acqua calda + riscaldamento) l’aliquota che deve essere applicata sull’intero consumo è del 20%. Aliquote distinte sarebbero possibili, come precisa lo stesso Ministero, nel caso in cui esistessero contatori distinti, uno per la cottura e la produzione di acqua calda (aliquota del 10%) ed uno per il riscaldamento (aliquota del 20%). E’ quindi indipendente dalle aziende di fornitura del gas la scelta delle aliquote da applicare, per cui qualsiasi istanza non può che essere rivolta alle competente autorità.
Domenica, 04 Maggio 2025 - 23:57