Aliquota IVA sul metano: al 10% solo per usi domestici di cottura e produzione acqua calda
Se a questi si aggiunge il riscaldamento l’aliquota, in base alle normative vigenti, è al 20%

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
03 Marzo 2005 19:14
Aliquota IVA sul metano: al 10% solo per usi domestici di cottura e produzione acqua calda<BR>Se a questi si aggiunge il riscaldamento l’aliquota, in base alle normative vigenti, è al 20%

E’ la competente autorità ministeriale che impone alle aziende erogatrici di gas metano l’applicazione dell’IVA precisando le modalità di applicazione delle due aliquote. L’IVA al 10% viene applicata solo nel caso in cui si tratti di fornitura gas per uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda. Nel caso di fornitura di gas per usi domestici di riscaldamento, così come nel caso di contratti di fornitura per uso promiscuo (cottura cibi e produzione acqua calda + riscaldamento) l’aliquota che deve essere applicata sull’intero consumo è del 20%. Aliquote distinte sarebbero possibili, come precisa lo stesso Ministero, nel caso in cui esistessero contatori distinti, uno per la cottura e la produzione di acqua calda (aliquota del 10%) ed uno per il riscaldamento (aliquota del 20%). E’ quindi indipendente dalle aziende di fornitura del gas la scelta delle aliquote da applicare, per cui qualsiasi istanza non può che essere rivolta alle competente autorità.

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