BTP 1/8/2004 Index e BTP 1/7/2006: stessa sorte di MyWay-4You?

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
14 luglio 2004 17:46
BTP 1/8/2004 Index e BTP 1/7/2006: stessa sorte di MyWay-4You?

Firenze 14 luglio 2004. Dopo il clamoroso sequestro dei prodotti finanziari strutturati di Banca 121 fatto dalla Procura di Trani l'anno passato, e' la volta della Procura di Lecce che dispone, attraverso il Giudice delle Indagini Preliminari, dr. Vincenzo Scardia, "il sequestro preventivo dei Buoni del Tesoro Poliennali di cui ai contratti denominati BTP 1/8/2004 Index e BTP 1/7/2006 c.d. BTP1LG06, prodotti emessi da Banca del Salento, poi 121 ed ora fusa per incorporazione nel Monte dei Paschi di Siena, e sottoscritti dai querelanti indicati nell'elenco allegato nonche' dei conti correnti o di altri rapporti finanziari o bancari di regolamento in essere presso il Monte dei Paschi di Siena, sempre riferiti ai medesimi querelanti, nella misura pari al valore corrispondente alla perdita che la Banca fara' valere in danno del cliente in relazione al contratto, qualora la Banca su questi intendesse rivalervi".
La richiesta di sequestro era stata effettuata dall'avv.

Giuseppe Romano, che segue per l'Aduc le vicende legate ai prodotti finanziari di Banca 121 (compresi i prodotti, c.d. strutturati ed i piani finanziari MyWay e 4You).
Colpiscono le motivazioni del giudice, dr. Scardia, che nel decreto scrive, in relazione ai reati ipotizzati (cioe' quelli di cui agli artt. 81 e 640 c.p., ovvero Truffa ):
"Ad avviso di questo G.I.P., pur allo stato iniziale delle indagini preliminari, ricorre il fumus del reato ipotizzato alla stregua della dettagliata denunzia-querela e della documentazione ad essa allegata -e dopo aver argomentato la tesi per oltre due pagine, ribadisce- si e' in presenza di prodotti finanziari particolarmente complessi, venduti dalla Banca in una palese situazione di conflitto tra i propri interessi e quelli della clientela investitrice.

che avrebbero dovuto essere collocati sul mercato solo a seguito di una specifica e dettagliata esposizione, ai singoli clienti, della reale natura di essi e degli elementi di rischio presenti nell'investimento. Ne' puo' farsi riferimento alla documentazione contrattuale che solo apparentemente fa ritenere assolti i doveri di completa e trasparente informazione.
Non e' dubbio, infatti, che il silenzio serbato dall'azienda proponente sulle caratteristiche essenziali dei contratti integri gli artifizi e raggiri costitutivi del delitto di cui all'art.

640 c.p. .
Ricorrono l'altrui danno e l'ingiusto profitto: si tratta di una serie di operazioni il cui rischio, di grado elevato, e' stato nel modo sopra descritto interamente trasferito sul cliente, ad esclusivo vantaggio dell'istituto. E' evidente che il singolo cliente, ove fosse stato edotto del rischio dell'investimento propostogli, non avrebbe prestato il consenso alla sottoscrizione di quei contratti, cosi' non esponendo a pregiudizi il proprio patrimonio ed al contempo non consentendo alla controparte di lucrare i profitti di quelle operazioni speculative."
"Oltre alle argomentazioni giuridiche -commenta Alessandro Pedone, consulente Aduc per la tutela del risparmio- siamo soddisfatti del fatto che il giudice (che lo ricordiamo, non e' il pubblico ministero inquirente, ma il G.I.P.) abbia colto l'aspetto sostanziale della vicenda: e' impossibile che un investitore correttamente informato decida coscientemente di danneggiarsi con prodotti progettati ad esclusivo vantaggio della banca.

Solo questa circostanza, che il GIP ha riscontrato in una perizia a firma del funzionario della Banca d'Italia dr. Pariotti sarebbe di per se' sufficiente non solo a ritenere che questi contratti siano nulli, ma anche che vi sono gli estremi del reato di truffa".

Collegamenti
In evidenza