La Commissione europea definisce i nuovi parametri per le imprese europee di ridottissime, piccole e medie dimensioni

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
19 maggio 2003 19:33
La Commissione europea definisce i nuovi parametri per le imprese europee di ridottissime, piccole e medie dimensioni

Il 6 maggio 2003 la Commissione europea ha adottato una nuova definizione per le imprese di dimensioni ridottissime (microimprese) e per le piccole e medie imprese (PMI) utilizzata nelle politiche comunitarie applicate all'interno della comunità e dello Spazio economico europeo. La decisione è stata adottata in seguito a due ampi giri di consultazione con il pubblico avvenuti nel 2001 e nel 2002 che hanno consentito di apportare notevoli cambiamenti alla definizione di PMI attualmente utilizzata nell'ambito del diritto comunitario e risalente al 1996 (Raccomandazione della Commissione 96/280/CE).

Diversi i motivi che giustificano la ridefinizione delle pmi a distanza di cosi' pochi anni; innanzitutto le imprese di piccole e medie dimensioni costituiscono la spina dorsale dell'economia nazionale dei singoli Stati membri e quindi dell'economia europea, ed una corretta e valida definizione delle stesse permette una piu' facile individuazione delle loro esigenze oltre che a facilitare lo sviluppo di politiche efficienti per compensare gli specifici problemi derivanti dalle loro dimensioni. Lo scopo comunitario in materia è quello di modernizzare il concetto di PMI, al fine di promuovere l'imprenditorialità, gli investimenti e la crescita, di favorire l'accesso ai capitali di ventura, di ridurre gli oneri amministrativi e di consolidare la certezza del diritto, ma anche di favorire la cooperazione ed il raggruppamento d'imprese indipendenti.

Affinché la transizione avvenga senza problemi, sia a livello comunitario che nazionale, la nuova definizione verrà utilizzata a partire dal 1 gennaio 2005, sostituendo la Raccomandazione 96/280/CE; nel frattempo gli Stati membri (ma anche la BEI – Banca europea per gli investimenti - e il FEI – Fondo europeo per gli investimenti) dovranno dare comunicazione alla Commissione delle misure adottate per conformarsi (entro il 31.12.2004).

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