Agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle PMI - S.F.I.S. (Legge 5 Ottobre 1991, N. 317)

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
03 gennaio 1996 00:03
Agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle PMI - S.F.I.S. (Legge 5 Ottobre 1991, N. 317)

Beneficiari

Le Società finanziarie per l'innovazione e lo Sviluppo (S.F.I.S.) costituite in forma di società per azioni ed iscritte all'Albo delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, presso la Direzione Generale della Produzione Industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le S.F.I.S. devono avere un capitale sociale sottoscritto e versato non inferiore a 2 miliardi di lire, interamente rappresentato da azioni con voto non limitato.

Dallo statuto deve risultare quale oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni al capitale di rischio di piccole e medie imprese, senza che tali partecipazioni al capitale diano luogo a condizioni di controllo, e la concessione di prestiti partecipativi. L'iscrizione all'Albo è subordinata alla ricorrenza delle condizioni di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (MICA) del 19 novembre 1992, n. 575, in G.U. n. 82 dell'8/4/1993. Il decreto riporta, agli allegati A e B, lo schema della domanda di iscrizione all'albo e l'elenco della documentazione da allegare alla domanda stessa.

Le domande di iscrizione e la relativa documentazione debbono essere prodotte in due copie, di cui una in bollo, ed inviate al MICA - Direzione generale della produzione industriale - tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

 

 Iniziative Ammissibili

 La partecipazione al capitale di rischio può consistere in:

 • acquisto di quote di Srl;

• acquisto di azioni di Spa;

• acquisto di diritto di opzione su quote o azioni di Srl, Spa e Sapa;

• sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni.

 Sono vietate le operazioni di investimenti in azioni o quote con diritto di voto emesse da:

 • altre S.F.I.S.;

• soggetti controllanti o controllati da altre S.F.I.S.;

• società o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di S.F.I.S., nonché da soggetti controllanti o controllati da tali società od enti;

• società finanziate in misura prevalente da altre S.F.I.S., da soggetti controllanti o controllati da altre S.F.I.S., da società o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di S.F.I.S., nonché da soggetti controllanti o controllati da tali società o enti.

 

 Localizzazione

 Il territorio nazionale, quindi tutti i Comuni della Regione, con condizioni più favorevoli per le zone ammesse all'obiettivo 2 dei Fondi Strutturali UE.

  

Agevolazioni Previste

 I. CREDITO D'IMPOSTA PER INCREMENTO DELLE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DI RISCHIO DI PMI

 Le S.F.I.S.

sono ammesse a fruire di un credito d'imposta pari al 5% dell'incremento delle partecipazioni al capitale di rischio assunte nel corso di ciascun esercizio ed esistenti alla data del 31 dicembre, per un importo massimo di 200 milioni di lire. Per le società finanziarie costituite e operanti nei Comuni dell'obiettivo 2, il credito d'imposta ammissibile è pari al 7,5% dell'incremento delle partecipazioni assunte, per un massimo di 300 milioni di lire.

 II.

I PRESTITI PARTECIPATIVI

 Per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole e medie imprese gli enti creditizi e le S.F.I.S. concedono prestiti partecipativi alle imprese costituite in forma di società di capitali, con capitale sociale non inferiore a 200 milioni e soggette:

 • a pubblicazione del bilancio sul Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (Busarl);

• a depositare presso l'ufficio del registro delle imprese il bilancio, con il conto profitti e perdite, corredato dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e del verbale di approvazione dell'assemblea.

 Si definiscono prestiti partecipativi finanziamenti di durata non inferiore a 4 anni con la seguente remunerazione:

 • parte fissa: interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito;

• parte variabile: in aggiunta, una somma da versarsi entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, commisurata al risultato economico (utili) dell'esercizio dell'impresa finanziata, in una percentuale concordata preventivamente tra azienda e istituto di credito o società finanziaria.

 I prestiti partecipativi possono essere assistiti soltanto da garanzie personali, individuali o collettive. Ad integrazione di tali garanzie è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia (non per la parte dei prestiti che eccede il triplo del patrimonio netto dell'impresa finanziata). La quota di utili ceduta dall'azienda all'istituto di credito o alla società finanziaria a titolo di remunerazione del prestito partecipativo viene considerata un costo e computata in diminuzione del reddito di esercizio (gli utili annuali si considerano a tutti gli effetti di legge depurati di tale somma).

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