Agevolazioni per la creazione di nuove imprese da parte di giovani (Legge regionale 27/93)

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
02 gennaio 1996 00:01
Agevolazioni per la creazione di nuove imprese da parte di giovani (Legge regionale 27/93)

Beneficiari

I beneficiari delle agevolazioni creditizie a sostegno dell'imprenditoria giovanile sono:

• le imprese artigiane;

• le imprese di minori dimensioni costituite nella forma di:

-ditta individuale;

-impresa familiare;

-società in nome collettivo;

-società in accomandita semplice;

-società a responsabilità limitata;

-cooperative.

 

Sono definite "imprese di minori dimensioni" le imprese con non più di 95 dipendenti e non più di 5 miliardi di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie.

L'imprenditore non deve avere, al momento della costituzione dell'impresa individuale o familiare, un'età superiore a 35 anni.

 

I rappresentanti legali delle società ed almeno il 50% dei soci, che detengano almeno il 51% del capitale sociale, devono avere un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione delle società stesse. Per le società il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.

Per le società cooperative è necessario che non abbiano più di 35 anni i soci cooperatori che siano anche soci lavoratori e detengano almeno il 51% dei voti dell'assemblea.

Le imprese non devono essere state costituite prima dei sei mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione.

Sono ammesse le imprese operanti nei settori estrattivo e della trasformazione manifatturiera, del commercio, dei pubblici esercizi, delle attività turistico-ricettive eccettuato l'agriturismo, dei servizi, del software, dell'engineering e del designer.

Sono escluse le imprese in cui gli immobilizzi tecnici, materiali e immateriali sono costituiti per oltre il 50% da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda o rami di azienda.

Sono escluse le cooperative sociali costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Priorità viene data:

• alle domande delle imprese individuali, nelle quali il titolare sia di sesso femminile, nonché alle società nelle quali siano di sesso femminile i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengano almeno il 50% del capitale sociale;

• alle domande relative ad investimenti costituiti per almeno il 50% da beni "innovativi" di cui all'art. 5 della Legge 317/91 (si veda l'elenco nella Scheda A.4, alla voce "Iniziative ammissibili - Investimenti innovativi"), escluse le licenze e la formazione del personale.

Le priorità non sono cumulabili.

  Iniziative Ammissibili

 

Sono ammesse al contributo le seguenti operazioni:

• acquisto di terreni o del diritto di superficie;

• acquisto, costruzione, ristrutturazione di fabbricati;

• acquisto impianti, macchinari, attrezzature;

• acquisto brevetti, marchi, software;

• marketing operativo e strategico.

 

Sono esclusi gli interventi per scorte, come pure i finanziamenti di immobili esistenti o di impianti, macchinari e attrezzature usati, oggetto di compravendita tra l'impresa e i soci, i loro coniugi ed i parenti entro il secondo grado.

  Localizzazione

 

Regione Toscana.

  Agevolazioni Previste

 

Finanziamenti agevolati nella forma di mutui ipotecari o sconto di cambiali diretto alla Banca fino ad un massimo di 325 milioni di lire.

Il finanziamento non potrà comunque superare il 65% della spesa ritenuta ammissibile, per un importo massimo della spesa ammissibile alle agevolazioni pari a Lire 500 milioni.

I finanziamenti hanno durata massima di 10 anni per l'acquisto di terreni o del diritto di superficie, nonché per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di fabbricati, e di 5 anni per tutti gli altri investimenti.

Il tasso è riferito a quello minore tra il tasso di riferimento relativo alla categoria di appartenenza dell'impresa e il Prime-rate ABI vigente alla data di prefinanziamento dell'operazione.

 

Sono inoltre previsti contributi in conto capitale fino al 10% delle spese ritenute ammissibili, e contributi in conto interessi con un abbattimento di 2 punti percentuali sul tasso applicato al finanziamento (calcolato sul massimale finanziabile del 65% delle spese ammesse).

Possono inoltre essere concesse garanzie sussidiarie, per importi non superiori a quelli suddetti.

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