L'ordinanza contro slot machine e video lottery bocciata dal Tar

Il provvedimento del sindaco Nardella impugnato dalla Federazione italiana tabaccai. 222 nel 2015 i giocatori patologici trattati dai servizi dipartimentali di Firenze

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
17 marzo 2017 14:23
L'ordinanza contro slot machine e video lottery bocciata dal Tar

(DIRE) Firenze, 17 mar. - L'ordinanza contro la ludopatia, licenziata dal sindaco di Firenze Dario Nardella per arginare le problematiche legate a slot machine e video lottery, cosi' come la loro diffusione, e' stata bocciata dal Tar della Toscana. La misura, entrata in vigore lo scorso 5 settembre e che prevedeva fasce orarie di funzionamento degli apparecchi piu' ristrette (dalle 16 alle 22 per le slot machine; dalle 16 alle 20 per le video lottery), e' stata infatti impugnata dalla Fit, la Federazione italiana tabaccai.

Azione premiata dal giudice amministrativo che ha bocciato l'istruttoria dell'Usl Toscana centro, lo strumento sanitario e scientifico che ha accompagnato il provvedimento del primo cittadino. Per il tribunale, infatti, lo studio risulta "caratterizzato da una serie di insufficienze istruttorie e contraddittorieta' che non possono non inficiare la successiva determinazione degli orari di apertura delle sale gioco". Un'analisi, in sostanza, fatta a fettine, pezzo pezzo, dal Tar. Per punti: "E' irrilevante- e' scritto in sentenza- il riferimento agli studi americani in materia di dipendenza dal gioco contenuto nel contributo istruttorio, trattandosi di studi che si riferiscono, ovviamente, ad altro contesto e non possono certamente evidenziare particolari problematicita' sussistenti sul territorio del Comune di Firenze".

Anche i numeri in aumento dei giocatori patologici trattati dai servizi dipartimentali (passati dai 123 del 2010 ai 222 del 2015, con un sostanziale aumento dell'80%) contenuti nell'istruttoria, "appaiono sostanzialmente insufficienti ad evidenziare una situazione di sostanziale allarme o di abnorme incidenza del fenomeno sul territorio comunale, essendo (l'indagine, ndr) evidentemente riferita all'intero dipartimento (e non al territorio del Comune di Firenze) e non accompagnata da una stima percentuale e/o da una valutazione di normalita'/abnormita' con riferimento ai dati epidemiologici nazionali o regionali".

C'era poi il caso delle Piagge, l'estrema periferia fiorentina dove si registra una slot machine ogni 65 abitanti, circa tre volte tanto la media nazionale ferma a 1 slot ogni 166 abitanti. Un fenomeno, tuttavia, per il Tar "sostanzialmente basato solo su dati relativi al numero di apparecchi Vlt presenti e non su dati relativi all'incidenza nella detta area del fenomeno del gioco patologico (che costituisce ovviamente cosa diversa dal gioco lecito)". Le considerazioni poi sulla "particolare dannosita' di slot e videolottery contenute nel contributo istruttorio rispetto ad altre forme di gioco", sono "sostanzialmente generiche, indimostrate e non assistite da un qualche riferimento a studi scientifici o dati statistici idonei a supportare la conclusione in ordine alla maggiore pericolosita' del fenomeno".

Stando ai numeri, inoltre, "la rilevazione dell'incremento dei soggetti in trattamento per gioco patologico nella zona di Firenze (passati dai 117 del 2010 ai 169 del 2015), evidenzia un rilevante incremento percentuale (poco piu' del 44%) che e' pero' decisamente minore rispetto al dato relativo all'intero dipartimento (l'80%)". Alla luce della stessa documentazione depositata in giudizio dall'Ausl Toscana centro, "ben si evidenzia pertanto la sostanziale erroneita' dei dati considerati ai fini dell'emanazione dell'atto impugnato (che si riferiscono ad ambito territoriale piu' ampio del Comune di Firenze) e la necessita' di qualche ulteriore riflessione, sulla base di dati che considerino meglio l'ambito territoriale da valutarsi ai fini della stima del fenomeno".

Infine l'ordinanza del sindaco impugnata "appare poi essere caratterizzata dalla completa assenza di una qualche considerazione degli interessi dei gestori, alla luce del principio di proporzionalita'", quindi "delle strutture e dell'indotto correlato ed il conseguente bilanciamento con le esigenze di prevenzione della ludopatia". Il ricorso, in sostanza, "e' pertanto fondato e deve essere accolto, con conseguenziale annullamento del provvedimento impugnato". (Dig/ Dire)

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