Ecco la legge toscana per contenere gli abusi edilizi

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
06 ottobre 2003 19:16
Ecco la legge toscana per contenere gli abusi edilizi

FIRENZE- Una legge toscana sul condono edilizio. L'ha approvata oggi la giunta per dare una risposta che non sia solo "in negativo" alla questione della sanatoria sollevata dal decreto del governo. Un decreto che la Regione Toscana si appresta ora ad impugnare davanti alla Corte Costituzionale. Sono questi gli elementi chiave della strategia in due mosse decisa dalla giunta nella sua seduta di oggi, con l'obiettivo di disinnescare l'articolo 32 del decreto di accompagnamento alla Finanziaria 2004 che, a dispetto del titolo che parla di "Misure per la riqualificazione urbanistica (…)" e di "repressione dell'abusivismo edilizio", contiene disposizioni ritenute così pesanti per il territorio da consentire, tanto per fare un esempio, il condono di una costruzione abusiva fino a 250 metri di superficie.
Nel ricorso alla Corte costituzionale, basato sul fatto che la norma governativa interferisce con il potere legislativo concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio, la Regione Toscana chiederà anche la sospensiva del provvedimento governativo, così come faranno altre Regioni di centro sinistra.
In attesa del pronunciamento del massimo organo giurisdizionale, si completerà intanto l'iter legislativo della proposta di legge regionale.

Una proposta che trova una sua legittimità nello stesso testo governativo. Nel secondo comma dell'articolo 32 del decreto di accompagnamento alla Finanziaria, infatti, si afferma che lo Stato interviene con il condono edilizio "nelle more" dell'adeguamento della disciplina regionale al testo unico in materia edilizia, approvato nel giugno 2001. In altre parole, lo Stato afferma di dover intervenire perché le Regioni non hanno adottato proprie leggi di adeguamento a quel testo. Ma tutto questo non vale per la Toscana che, unica regione, si è già adeguata dall'estate scorsa, approvando una sua legge edilizia: la numero 43 dell'agosto 2003.

E' per questo che, secondo la Regione, le norme sul condono contenute nel decreto governativo sono, in Toscana, inapplicabili. E' questo il principio cardine della proposta di legge approvata oggi dalla giunta e che si compone di due soli articoli. Il primo ribadisce che il rilascio dell'attestazione di conformità in sanatoria (il cosiddetto condono) in Toscana è disciplinato esclusivamente dalla legge toscana in materia di edilizia, la 43 del 2003, appunto. Del testo governativo a poter essere applicate in toscana saranno soltanto le norme che riguardano i profili penali del condono.

La legge pone inoltre termini precisi per la sua entrata in vigore, fissandoli fin dal giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Quanto al ricorso, la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni sulla sospensiva della normativa del governo.
Non è la prima volta che l'Italia fa ricorso allo strumento del condono edilizio, strumento peraltro del tutto sconosciuto nella legislazione degli altri paesi europei. Possiamo ricordare il decreto emanato dal governo Craxi nel 1985 e quello del governo Berlusconi nel 1994.

In entrambi i casi i provvedimenti furono impugnati davanti alla Corte costituzionale che, pur non dichiarandoli incostituzionali, pose una serie di freni all'utilizzo indiscriminato della sanatoria.
Lo scorso agosto in Toscana è entrata in vigore la legge 43 che disciplina, tra l'altro, le concessioni, le autorizzazioni e le denuncie di inizio attività in edilizia, e prevede le sanzioni e le attività di vigilanza in questo settore. Si tratta di un provvedimento che mette ordine in una materia sulla quale le Regioni sono state dichiarate inadempienti dal Governo, che con questa motivazione ha varato il tanto discusso Dpr sul condono.

La Toscana è invece l'unica Regione ad avere una normativa anche per questo particolare aspetto della legislazione urbanistica. E' per questo che ha presentato un ricorso alla corte Costituzionale contro il provvedimento del Governo. Ma vediamo cosa prevede la legge regionale 43/2003.
Costruire in aree soggette a tutela
Quando si è costruito in aree assoggettate alla tutela della Legge forestale della Toscana, o in altre aree tutelate, l'autorità comunale competente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

Quando poi l'autorità comunale accerta l'esecuzione di opere in assenza o in totale difformità dalla concessione, impone la demolizione indicando nel provvedimento l'area che eventualmente verrà acquisita in caso di mancata demolizione.
Opere fatte senza denuncia
L'esecuzione di opere in assenza di denuncia di inizio dell'attività o in difformità da questa, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'ufficio tecnico comunale conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

L'unico caso in cui la sanzione non si applica è se le opere sono state realizzate in seguito a calamità naturali. Quando le opere realizzate senza denuncia di inizio dell'attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali e dalle altre norme urbanistiche vigenti e incidono su beni oggetto di tutela, l'autorità competente alla tutela del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione alle condizioni precedenti a cura e spese del contravventore ed eroga una sanzione pecuniaria da 1.033 a 20.670 euro.
Mutamenti di destinazione d'uso e sanzioni
Secondo l'articolo 34 i proprietari che effettuino mutamenti della destinazione d'uso realizzati senza la necessaria denuncia di inizio dell'attività sono puniti con le seguenti sanzioni: da 300 a 1.200 euro oltre al doppio del contributo dovuto nel caso in cui il mutamento della destinazione d'uso risulti compatibile con il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni.

Quando invece non è compatibile, la sanzione ammonta a 120 euro per ogni metro quadrato di superficie utile di calpestio, per gli immobili con utilizzazione finale residenziale, più 12 euro al metro quadro per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario. A queste cifre in entrambi i casi si aggiunge il pagamento del doppio del contributo massimo previsto dalle tabelle per i mutamenti di destinazione d'uso a finalità residenziale. Anche per gli immobili con utilizzazione finale commerciale, direzionale o turistico-ricettiva si pagano 120 euro al metro quadro.

Per quelli con utilizzazione finale industriale o artigianale si pagano 30 euro al metro quadro. Sono invece 6 gli euro per ogni metro quadrato di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale agricola.
Invece nel caso di utilizzazione di terreni inedificati in modo difforme dalle disposizioni contenute nel piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni, la sanzione varia dai 600 ai 3.600 euro.
Contestualmente all'applicazione della sanzione, l'autorità comunale competente ordina sempre la cessazione dell'utilizzazione abusiva dell'immobile, disponendo che avvenga entro il termine massimo di un anno.
La mancata regolarizzazione nel termine assegnato comporta l'applicazione di una sanzione di 516 euro.
Annullamento delle concessioni
Secondo l'articolo 35 in caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi riscontrati, l'autorità comunale competente applica una sanzione pari al valore venale delle opere abusivamente eseguite valutato dall'ufficio tecnico comunale, e comunque non inferiore a 516 euro, salvo che con provvedimento motivato dichiari che l'opera contrasta con rilevanti interessi pubblici, disponendo la restituzione in pristino in quanto possibile.

Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento dell'ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, l'autorità comunale competente applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutata dall'ufficio tecnico comunale.
Attestazioni di conformità e abbattimenti L'attestazione di conformità in sanatoria è rilasciata dall'autorità comunale competente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, ed è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma determinata dall'autorità comunale stessa da 516 a 5.164 euro in ragione della natura e consistenza dell'abuso.
Se viene accertata l'esecuzione di opere su suolo del demanio, del patrimonio dello Stato o di enti pubblici da parte di soggetti diversi da quelli aventi titolo, in assenza di concessione ad edificare o in totale o parziale difformità o in assenza di denuncia di inizio dell'attività, l'autorità comunale competente ordina la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo e al responsabile dell'abuso.

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