Legge 266/97 - Primo bando sugli incentivi automatici: scade il 23/11 il termine alle domande di fruizione dei fondi

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
16 novembre 2001 19:04
Legge 266/97 - Primo bando sugli incentivi automatici: scade il 23/11 il termine alle domande di fruizione dei fondi

Il primo bando sugli incentivi automatici valido in tutta Italia si avvicina l’epilogo.
La dichiarazione-domanda di fruizione dovrà essere inviata entro il termine di 32 mesi dalla data di presentazione della domanda di prenotazione, cioè entro il 23/11/2001, presso gli uffici del gruppo Banda di Roma. La scadenza dei termini riguarda, in particolare, la fruizione delle agevolazioni richieste ai sensi dell’art. 1 del DL n.244/1995, convertito con modificazioni, nella legge 341/1995 e successivi adeguamenti di cui all’art.8, comma 1, delle legge 266/1997.


Decorso questo limite, i contributi saranno persi.
Le imprese dovranno effettuare diversi passaggi per essere in condizioni di adempiere a quanto richiesto dalla banca istruttrice.
In particolare la domanda di fruizione dovrà contenere, in allegate, le seguenti documentazioni:
PER GLI ACQUISTI ORDINARI
-Elenco riepilogativo dei beni/servizi oggetto delle agevolazioni, da redigere utilizzando lo schema in allegato alla circolare minindustria n.900335 del 16/10/1998;
-Fotocopia delle fatture e delle dichiarazioni liberatorie fatte precedentemente predisporre;
-Se necessaria, perizia giurata asseverata.


Quindi, in questo caso, l’impresa deve attivarsi come qui sotto sintetizzato:
-Richiedere alle imprese fornitrici di predisporre le dichiarazioni liberatorie, relative alle fatture quietanzate. Tali dichiarazioni devono fare preciso riferimento al numero e alla data dei relativi ordini e conferme d’ordine.
-Sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante i beni per i quali è stata chiesta e ottenuta l’agevolazione deve essere riportata, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, la dicitura: “Bene acquistato con il concorso delle provvidenze previste dall’art.1 del decreto legge n.244/1995, convertito nella legge 8 agosto 1995, n.341 e successivi adeguamenti di cui all’art.8 della legge 266/1977”.


-Far predisporre per ogni macchinario o impianto acquistato, l’attestazione di nuova fabbricazione (da tenere in azienda) che deve essere rilasciata per i beni di origine Ue dal costruttore.
PER GLI ACQUISTI TRAMITE LOCAZIONE FINANZIARIA
-Elenco riepilogativo delle fatture per canoni pagati, da redigere utilizzando lo schema allegato alla circolare;
-Fotocopia delle fatture di acquisto da parte della società di locazione finanziaria;
-Dichiarazione rilasciata dalla società di locazione finanziaria come sopra indicato;
-Fotocopia delle fatture, con relative quietanze, emesse dalla società di locazione finanziaria per i canoni già pagati al locatario;
-Se necessaria, perizia giurata asseverata.


Quindi, in questo caso, l’impresa deve attivarsi come qui sotto sintetizzato:
-Far predisporre alla società di locazione finanziaria, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, o di un procuratore resa da cui risulti:
-che i beni oggetti del contratto stipulato con l’impresa utilizzatrice sono stati interamente fatturati dal fornitore alla società locatrice;
-che dal pagamento dei beni sono esclusi il valore di eventuali beni dati in permuta o pagamenti in compensazione;
-che le fatture di vendita sono state interamente pagate da parte della ditta locatrice.

Questa dichiarazione deve fare preciso riferimento al numero ed alla data dei relativi contratti, nonché, alle generalità dell’impresa utilizzatrice;
-Fotocopiare le fatture, con relative quietanze, emesse dalla società di locazione finanziaria per i canoni già pagati al locatario;
-Richiedere alla società di leasing di apporre sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante i beni per i quali è stata chiesta e ottenuta l’agevolazione, la seguente dicitura: “Bene acquistato con il concorso delle provvidenze previste dall’art.1 del decreto legge n.244/1995, convertito nella legge 8 agosto 1995, n.341 e successivi adeguamenti di cui all’art.8 della legge 266/1977”.


-Far predisporre per ogni macchinario o impianto acquistato, l’attestazione di nuova fabbricazione (da tenere in azienda) che deve essere rilasciata per i beni di origine Ue dal costruttore.

GV

In evidenza