Il Tribunale per i minorenni di Firenze

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
23 novembre 2000 13:29
Il Tribunale per i minorenni di Firenze

Il Tribunale è composto da due magistrati e due cittadini, un uomo e una donna, specializzati in materia di assistenza sociale, antropologia criminale, psichiatria, pedagogia e psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età. La competenza territoriale si estende a tutta la Toscana, esclusa la provincia di Massa Carrara. Le materie di competenza sono molteplici.
Quanto alla materia penale il Tribunale per i minorenni giudica per i reati commessi dai minori degli anni 18; la relativa procedura è regolata dal DPR 22/09/1988 n.

448.
Quanto alla materia cd "civile", sono di sua competenza tutti i procedimenti relativi alla limitazione della potestà genitoriale ( artt. 330, 333, 336 cc), alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (artt. 269, 274 cc), ed a tutti gli altri elencati dall’art 38 delle Disposizioni per l’attuazione del codice civile (artt. 84, 90, 171, 194 c. 2, 250, 252, 262, 264, 316, 317 bis, 334, 335 e 371 u.c. cc).
La relativa procedura è quella del rito in camera di consiglio (artt.

737 – 742 bis cpc); la competenza territoriale si radica, quanto alla volontaria giurisdizione, con riferimento alla dimora abituale del minore interessato, quanto alle procedure contenziose con riferimento alla residenza o al domicilio del convenuto. L’atto introduttivo è il ricorso ai sensi dell’art. 737 cpc.
Quanto alla cd materia di adozione il Tribunale per i minorenni valuta la sussistenza dello stato di abbandono ex L. 184/1983, valuta altresì le coppie aspiranti all’adozione nazionale e le compara ai fini dell’affidamento preadottivo; quanto alle coppie aspiranti all’adozione internazionale giudica circa la loro eventuale idoneità, dichiara efficaci i provvedimenti stranieri di adozione, dichiara infine l’adozione dei minori stessi.

Dispone anche l’adozione nei cd casi particolari (art. 44 L. 184/1983).
Quanto alla cd materia amministrativa provvede all’applicazione di misure rieducative nei confronti dei minori con condotta irregolare (art. 25 Legge Minorile) ed agli interventi di tutela a favore dei minori che esercitano la prostituzione o che risultano vittime di reati a carattere sessuale (art. 25 bis Legge Minorile).

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