La regola del "de minimis" e le modifiche in corso

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
08 aprile 2000 10:54
La regola del

La normativa attualmente in vigore (art. 87, paragrafo 1 del Trattato di Roma) impone ai singoli Stati membri, ogni qual volta siano in presenza di un progetto relativo all’istituzione di un regime di aiuto, di informare preventivamente la Commissione europea al fine di ottenere l’eventuale deroga che consenta di erogare i benefici nel rispetto del principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune.
La Commissione europea ritiene tuttavia che gli aiuti di importo poco elevato non possono potenzialmente falsare la concorrenza tra le imprese e consente agli Stati membri di erogare senza particolari vincoli quelli che vengono definiti aiuti de minimis, disciplinati da una comunicazione della Commissione del 1996 (G.U.C.E.

n. C68, 6 maggio 1996). Tale regime di aiuti è quantificato in un importo massimo di 100.000 Euro su un periodo di tre anni a decorrere dalla data di ricezione del primo aiuto e comprendono tutti i tipi di aiuto tranne quelli all’esportazione.
La regola del de minimis è in fase di cambiamento.
La commissione ha elaborato un progetto di regolamento in cui sono state introdotte alcune importanti novità, che si possono così riassumere:
1. il soggetto che concede un aiuto de minimis ha l’obbligo di informare l’impresa della natura "de minimis" dell’aiuto.

Ciò consentirà di non incorrere più nel rischio di superare, anche involontariamente, l’importo di 100.000 Euro in tre anni;
2. il soggetto che concede l’aiuto de minimis è obbligato a farsi rilasciare dall’impresa una dichiarazione scritta in cui si attesti che il nuovo aiuto concesso non comporta il superamento dei 100.000 Euro concessi sempre nell’arco dei tre anni considerati, responsabilizzando quindi l’impresa beneficiaria;
3. i singoli Stati membri devono tenere, per un periodo minimo di 10 anni dall’aiuto concesso, tutte le registrazioni sugli aiuti "de minimis" concessi;
4. si precisa che con "esclusione degli aiuti all’esportazione" si fa riferimento agli aiuti connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’esportazione.

GV

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