La Tassa sui rifiuti solidi urbani interni a Siena

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
21 dicembre 1999 13:44
La Tassa sui rifiuti solidi urbani interni a Siena

Scade il 31 dicembre 1999 il tempo utile per presentare le richieste di riduzione tariffaria per la Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con effetto dal 2000.
E' possibile presentare la domanda al Comune di Siena (Servizio Finanze – Ufficio Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni) nei casi seguenti:
abitazioni con un unico occupante, purché con superficie superiore a 40 metri quadrati (tariffa ridotta nella misura del 25 per cento)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e quella principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo l'accertamento del Comune (tariffa ridotta nella misura del 20 per cento)
utenti che, essendo nella posizione descritta al punto b, risiedano o abbiano la loro dimora – per oltre 6 mesi l'anno – in località fuori dal territorio nazionale (tariffa ridotta nella misura del 20 per cento)
locali non adibiti ad abitazioni nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a 6 mesi l'anno o a 3 giorni settimanali, risultanti da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta (riduzione nella misura del 25 per cento)
L'eventuale presentazione della richiesta di riduzione tariffaria oltre il termine fissato del 31 dicembre 1999 comporterà, nel caso che il soggetto rientri nelle situazioni specificate in precedenza, la concessione della riduzione relativa dall'anno 2001 invece che dal 2000, fatte salve le modifiche normative in materia.
Coloro che negli anni passati hanno già presentato richieste di riduzione tariffaria non dovranno inoltrare nuove domande. Il contribuente è comunque obbligato a denunciare entro il 20 gennaio 2000 il venire meno delle condizioni che hanno comportato la riduzione della tariffa già applicata.

In caso contrario il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e saranno applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione

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