L'Amministrazione Comunale di Firenze ha ridefinito le disposizioni già a suo tempo emanate in materia di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli circolanti nel centro abitato per adeguarle in maniera definitiva alla direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998.
E' stabilito il divieto di circolazione nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo, dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni, ivi compresi quelli festivi, a tutti gli autoveicoli, indipendentemente dalla loro tipologia e dalla Provincia di immatricolazione, che non siano in possesso del bollino di controllo delle emissioni.
Ai fini delle esenzioni a tale divieto, la validità del Bollino è così determinata:
E' riconfermata la validità annuale del bollino rilasciato nel corso del 1998, che dovrà quindi essere rinnovato nel 1999 entro e non oltre il medesimo mese. I Bollini rilasciati dal 1999 hanno validità di un anno per gli autoveicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1988, mentre per gli autoveicoli immatricolati precedentemente a tale data hanno validità di sei mesi.
Autoveicoli non soggetti al divieto
Autoveicoli muniti del contrassegno del Ministero dei Trasporti (il cosiddetto verdone) caratterizzato dalle lettere "B" e "C", (catalizzati o ecodiesel omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successivi aggiornamenti) purché immatricolati da non oltre quattro anni
Muniti del verdone "A"
Immatricolati ai sensi dell'art.38 del D.Lgs .30/04/92 n° 285 ed altri con targa non civile
Automezzi di soccorso
Con targa estera
Assoggettati a revisione annuale, purché immatricolati successivamente al 01/01/88.
Decorrenza dei divieti
Per gli autoveicoli già precedentemente soggetti all'obbligo del bollino giallo, (autovetture ed autocarri non superiori a 35 q immatricolati rispettivamente entro il 31.12.1992 ed il 30.09.1993 nella Provincia di Firenze, o comunque di proprietà di soggetti residenti a Firenze) il divieto di circolazione decorre dalla data di scadenza annuale del Bollino stesso.
Per gli autoveicoli non precedentemente soggetti a tale obbligo, il divieto di circolazione decorre dal 1 Agosto 1999. Gli autoveicoli muniti dei verdoni B e C, che alla data del 1 agosto 1999 non abbiano ancora quattro anni, sono soggetti per la prima volta all'obbligo del bollino nel quarto anno successivo a quello di immatricolazione, entro il medesimo mese.
Autoveicoli soggetti a revisione
L'obbligo del bollino è comunque soddisfatto, anche in difetto di sua esposizione, con l'esito positivo della revisione; l'obbligo di acquisire il successivo bollino, secondo le cadenze annuali o semestrali previste, decorre dalla data di effettuazione della revisione.
Sono esentati dal divieto di circolazione e dall'acquisizione del bollino fino alla data della revisione, qualora l'arco temporale intercorrente tra la decorrenza del divieto di circolazione e la data della revisione sia inferiore a sei mesi per gli autoveicoli soggetti al bollino annuale ed inferiore a tre mesi per quelli soggetti al bollino semestrale. Per gli autoveicoli soggetti al rinnovo del bollino entro il 05/04/99 e per i quali nel corso del 1999 cade l'obbligo della revisione, il divieto di circolazione decorre dal 1.05.1999, fatte salve le eventuali esenzioni di cui al punto precedente.
Officine e prezzo del controllo
L'elenco delle imprese di autoriparazione abilitate al controllo sarà disponibile presso la Direzione Ambiente, i Quartieri, la Polizia Municipale, nonché sulla Rete Civica Comunale consultabile anche presso gli Uffici Relazione Pubblico. Il prezzo del controllo è stabilito il L. 20.000 + IVA per il Bollino rilasciato extra revisione, e di L. 5.000 più IVA se rilasciato in quella sede. Per chi non ottempera alle suddette disposizioni si applicheranno le sanzioni previste dal Codice della Strada.