Telefonate addebitate all'utente: no, se mancano le prove

Un cittadino si vede prelevare dalla carta di credito, negli anni 2012-2013-2014, delle somme

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
09 giugno 2015 14:30
Telefonate addebitate all'utente: no, se mancano le prove

Una recente vittoria ottenuta a Grosseto: nessun tabulato, nessun prova del traffico telefonico né dell’autorizzazione all’addebito, eppure per 3 anni, dal 2012 al 2014, una compagnia telefonica ha continuato ad addebitare sul conto di un grossetano somme relative a un numero di telefono che l’utente aveva, peraltro, disconosciuto. Il Giudice di pace ha finalmente fatto chiarezza.Confconsumatori Toscana rende nota una storia di ordinaria gestione del rapporto tra consumatore e gestoreIl cittadino si rende conto che in realtà le fatture emesse dal gestore, per il traffico aziendale, erano stata regolarmente pagate mediante addebito sul conto corrente e che gli importi non quadravano.

Si rivolge pertanto alla Confconsumatori di Grosseto per capire il motivo di quegli addebiti che ammontano a complessivi euro 1.556,17.

Il gestore telefonico non risponde alle numerose richieste scritte dell’associazione e non si presenta neanche dinanzi alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio per il tentativo di conciliazione prescritto dalla legge.

Non domo, visto l’ammontare della somma prelevata, l’utente decide di ricorrere al Giudice ed ottiene ragione.

Con la sentenza 422/2015 il Giudice di Pace di Grosseto, Dott. Adriano Simonetti, ha disposto che la compagnia telefonica restituisca tutti gli addebiti maggiorati di interessi legali.

Nel corso del processo civile è emerso infatti che, in realtà, la compagnia aveva un’autorizzazione a prelevare importi su carta di credito ma l’utente aveva disconosciuto l’utilizzo del numero associato.

Non avendo la società telefonica provato l’invio di fattura o conti telefonici e non avendo provato (resistendo in giudizio senza neanche depositare i più volte richiesti tabulati telefonici) il traffico che aveva originato gli addebiti IL GIUDICE ha statuito il principio, che in mancanza di prova che deve offrire la società telefonica, questa è tenuta alla restituzione per indebito incasso (2033 c.c.) di tutte le somme prelevate.

Inoltre considerato che la società telefonica si era sottratta al tentativo di conciliazione l’ha condannata al pagamento delle spese processuali per oltre euro 2.000,00.

Il testo della sentenza sarà pubblicato sui siti www.confconsumatoritoscana.it e www.confconsumatori.it

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