Colori Covid Toscana, ecco la nuova ordinanza di Giani

Redazione Nove da Firenze

Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha firmato una nuova ordinanza che regolamenta gli spostamenti e rende valide le disposizioni regionali già emesse per le zone arancione e rossa. 

Ecco i principali dettagli, come Giani stesso esplicita sui suoi profili social.

In zona gialla:

Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è consentito, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze;

Il rientro presso residenza, domicilio, abitazione è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.

 In zona arancione, da normativa nazionale (28,29,30 Dicembre e 4 Gennaio):

Consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22 all’interno del proprio comune salvo lavoro, necessità o motivi di salute:

É consentito raggiungere le seconde case all’interno della regione;

Sarà possibile uscire dai comuni sotto i 5000 abitanti entro un raggio di 30 km (esclusi i capoluoghi di provincia);

Sarà consentito effettuare una volta al giorno visite nelle abitazioni (parenti o amici) in tutta la regione per massimo due persone non conviventi, senza contare gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti.

Sono inoltre consentiti gli spostamenti:
In comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica;
In comuni limitrofi per usufruire, in caso di rapporto fiduciario consolidato, di attività e servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, estetisti, carrozzieri)
Per andare a trovare i figli presso l’altro genitore;
Per la cura dei terreni e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo;
Per accudire gli animali allevati.

È consentito svolgere:
Attività dei centri estetici;
Attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali;
Attività di controllo faunistico ai sensi dell’art 37 della LR 3/1994 e nel rispetto delle condizioni previste;
Attività venatoria nel comune di residenza, domicilio o abitazione, nell’ATC di residenza venatoria e negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione;
Attività di pesca sportiva e dilettantistica nella propria provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale.

Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è consentito, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Le attività motorie e di sport di base presso centri e circoli sportivi possono essere svolte all'aperto.

Il rientro presso residenza, domicilio, abitazione è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.

In zona rossa, da normativa nazionale (24,25,26,27,31 Dicembre e 1,2,3,5,6 Gennaio):

Sarà consentito effettuare una volta al giorno visite nelle abitazioni (parenti o amici) all’interno della regione per massimo due persone non conviventi, senza contare gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti.

É consentito raggiungere le seconde case all’interno della regione;

Per Capodanno divieto di spostamento dalle 22 del 31 Dicembre alle 7 del 1° Gennaio.

Sono inoltre consentiti gli spostamenti:
In comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica;
Per andare a trovare figli presso l’altro genitore;
Per coltivare il terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo;
Per accudire gli animali allevati.
È consentito lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali.

Tutti gli spostamenti devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.