Cane morto dopo sofferenza evitabile, veterinario condannato

Redazione Nove da Firenze

La Corte d’Appello di Firenze, dà notizia Aduc, "con la sentenza n. 2634 del 29 luglio 2026, ha fatto un passo in avanti nella tutela dei diritti degli animali, nonché nel riconoscimento di quanto sia importante il rapporto che si instaura tra gli animali ed il proprio umano.

Nel caso analizzato, l’errore del veterinario aveva portato alla morte del cane dopo molte sofferenze ed al proprietario sono stati riconosciuti i danni per le predette sofferenze, patite dall’animale, che erano evitabili e che il veterinario avrebbe causato o non adeguatamente impedito.

Il caso

I proprietari del cane si rivolgevano tempestivamente al veterinario a causa di una copiosa emorragia che il loro cane presentava. Il veterinario eseguiva diversi interventi ed azioni ed alla fine suggeriva il trasferimento presso una diversa clinica, ma purtroppo per il cane non ci fu nulla da fare.

Nonostante tutti gli interventi, il veterinario ometteva di alleviare le sofferenze del cane.

I proprietari decidevano di agire nei confronti del veterinario ma il Tribunale di Firenze rigettava la domanda, così la coppia decideva di ricorrere alla Corte d’Appello.

La Corte decide di rinnovare la CTU, già effettuata in primo grado, che evidenziava numerosi errori del veterinario tra cui l’omissione di una adeguata terapia analgesica e il non aver correttamente informato i proprietari della tipologia di intervento, dei rischi, delle conseguenze, delle probabilità di riuscita nonché delle sofferenze patite dal cane.

La stessa CTU, tuttavia, escludeva che la morte fosse riconducibile alla condotta negligente del veterinario ed aveva escluso un danno permanente per i proprietari.

Allora cosa è stato riconosciuto a titolo di danno e a chi?

Ebbene, solo uno dei coniugi era proprietario e, pertanto, la difesa del veterinario aveva contestato che nulla poteva essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno alla stessa.

La Corte d’Appello, invece, riconosce il risarcimento poiché lo stesso era fondato sulla circostanza che la signora, insieme al marito, aveva vissuto con il cane ed aveva patito per le sue sofferenze e per la sua morte.

Per la Corte d’Appello la sofferenza del cane, e quindi quella del proprietario, ha valore perché l'eccezione che il cane sia una mera res, è da considerarsi obsoleta.

Afferma la Corte che, nell’ultimo ventennio, è emerso chiaramente che il rapporto tra umani e animali coinvolge la dimensione affettiva e relazionale della persona e può costituire occasione di sviluppo e completamento della sua personalità.

Proprio per tale ragione gli umani hanno una particolare responsabilità di cura, l’animale dipende dagli umani nel momento della malattia ed in quei momenti gli umani manifestano, in maniera ancora maggiore, il senso di protezione.

Il risarcimento, quindi, è legato all’aver assistito a patimenti che avrebbero potuto essere evitati", conclude Sara Astorino legale, consulente Aduc