Causa con un locale in Santo Spirito, il Tar dà ragione al Comune

Redazione Nove da Firenze

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha dato ragione al Comune di Firenze in un ricorso presentato dal titolare di un esercizio con sede in area Unesco, in piazza Santo Spirito, per il quale la Direzione attività economiche ha disposto un provvedimento di decadenza della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per somministrazione; a seguito di un sopralluogo della Polizia Municipale, infatti, era stata dimostrata la mancanza di effettiva attività di somministrazione.

Tra le varie motivazioni alla base della sentenza, il Tar della Toscana ha posto il Regolamento del Comune in vigore nell’area Unesco del centro cittadino: “L’Amministrazione ha evidenziato nel provvedimento che l’effettivo esercizio dell’attività costituisce condizione essenziale per la conservazione del titolo in un contesto regolatorio che, altrimenti, precluderebbe in radice la presenza di tali attività nell’area. È dunque pienamente ragionevole che l’ente comunale abbia ricollegato la permanenza della somministrazione alla verifica di un esercizio reale e continuativo, atteso che, diversamente, il titolare verrebbe a godere di un vantaggio selettivo e non coerente con la ratio del Regolamento decoro, il cui fine dichiarato è la tutela dell’equilibrio urbanistico, culturale e storico del centro cittadino”.

“Il Comune – si legge inoltre nelle motivazioni dei giudici del Tribunale Amministrativo Regionale - osserva che in una zona dove non è più ammesso insediare nuove attività di somministrazione né trasferirvi attività esistenti, la dimostrazione dell’effettività dell’attività comporta rilevanti effetti giuridici, poiché consente al titolare di conservare un’attività altrimenti vietata; l’accertamento della mancata effettività impone, quindi, all’Amministrazione di esercitare il proprio potere doveroso di ritiro del titolo, onde evitare che una concessione divenga uno strumento elusivo del regime urbanistico regolamentare vigente. Tale ricostruzione trova esplicito riscontro nel provvedimento, laddove si afferma che la dimostrazione di una effettiva attività di somministrazione in un locale ubicato in Piazza S. Spirito darebbe al suo titolare il diritto ad un’attività altrimenti preclusa”.

Tra i motivi del ricorso anche la decadenza della concessione di suolo pubblico per un dehors, conseguente alla cessazione di validità del titolo per l’attività di somministrazione; anche in questo caso il Tar ha dato ragione all’Amministrazione Comunale: “Come correttamente rappresentato dal Comune nel provvedimento impugnato – è scritto al riguardo nella motivazione della sentenza – la concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata per il ristoro all’aperto trova il proprio fondamento necessario nell’esercizio dell’attività di somministrazione svolta all’interno dei locali”.