Legge 488, formula del contratto chiavi in mano
Il Comitato tecnico consultivo del ministero delle attività produttive ha avuto occasione di formulare le proprie valutazioni in merito alla particolare modalità di realizzazione del programma di investimenti con la formula del contratto chiavi in mano.
In particolare, l’organo consultivo, ha esaminato il caso di una ditta il cui obiettivo è quello di realizzare uno stabilimento industriale con la formula “chiavi in mano”. Il caso esaminato ha riguardato la stipula di tale forma di accordo con una società fornitrice che detiene il controllo della stessa richiedente per oltre il 90% del capitale sociale.
La fornitura ha come oggetto la progettazione, la direzioni lavori, la realizzazione delle opere murarie, la realizzazione di alcune linee produttive concepite appositamente per le specifiche esigenze della richiedente e l’installazione di tutti i macchinari del ciclo produttivo.
Secondo l’organo ministeriale, la possibilità di ammettere alle agevolazioni le spese dell’investimento relative alla fornitura e alle prestazioni previste dal contratto chiavi in mano in oggetto deve essere valutata in relazione al seguente ordine di considerazioni:
a)-ai sensi della normativa sono dichiarate non ammissibili solo le spese riguardanti l’acquisto del suolo, degli immobili, dei programmi informatici e dei brevetti tra aziende che si trovino nelle condizioni di cui all’art.2359 c.c.
o siano entrambe partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
b)-tra la richiedente e l’azienda fornitrice del contratto chiavi in mano sussiste un rapporto evidentemente del tipo individuato dall’art.2359 e seguenti del c.c..
Preliminarmente a tutto va verificata, da un punto di vista generale, la sussistenza delle condizioni fissate dalla normativa per l’ammissibilità alle agevolazioni di un programma di investimenti realizzato con le modalità del contratto chiavi in mano, di cui al punto 3.9 della circolare n.900315 del 14 luglio 2000, e cioè: impianti di particolare complessità, informazione preventiva, comprovata e specifica esperienza progettuale e tecnica nello specifico settore dell’impresa fornitrice, etc..
Qualora tale verifica consenta di ottenere esito positivo, secondo il Comitato occorrerà accertare se i beni oggetto della vendita nell’ambito di tale contratto chiavi in mano siano già di proprietà dell’impresa fornitrice (ovvero la società partecipante) prima della firma del contratto, oppure lo diventino successivamente alla sottoscrizione del contratto stesso.
Solo in tale ultimo caso, secondo il Comitato, si ritiene che le condizioni di cui all’art.2359 c.c. non siano rilevanti ai fini dell’agevolazione, consentendo così l’ammissibilità delle predette spese.
GV