Maggiore tutela dei consumatori
Un manuale della Federconsumatori Toscana e della Camera di commercio fiorentina

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
12 maggio 2004 17:34
Maggiore tutela dei consumatori<BR>Un manuale della Federconsumatori Toscana e della Camera di commercio fiorentina

FIRENZE 12 MAGGIO 2004- Il nuovo telefonino fa i capricci, la nuova videocamera non funziona, la nuova macchina sta più in officina che sul parcheggio di casa, l'impianto da poco installato dall'idraulico perde acqua? Tranquilli, è entrata in vigore una normativa che garantisce maggiore tutela ai consumatori. Per capirne di più la Federconsumatori Regionale Toscana, con il contributo della Camera di Commercio di Firenze, pubblica un manuale sui nuovi diritti dei consumatori.
La riforma, che si adegua alle direttive UE, si applica ai contratti di vendita e agli altri contratti equiparati, ovvero di: permuta, somministrazione, d'appalto e i contratti d'opera.

Estende a due anni, (26 mesi) la validità della garanzia (finora 1 anno), mentre i consumatori avranno 60 giorni di tempo per denunciare al rivenditore o all'artigiano il difetto sul prodotto o il servizio acquistato.

L'usato viene più tutelato: la validità della garanzia sui prodotti di seconda mano non potrà essere inferiore ad un anno, vale solo per i difetti non derivanti dall'uso normale del bene, si deve tenere conto del tempo di utilizzo precedente e il consumatore può sempre far valere la garanzia quando i difetti sono dolorosamente occultati dal venditore.
In caso di difformità del bene dal contratto, il consumatore può chiedere al venditore, a sua scelta e senza spese: la riparazione o la sostituzione del bene ed è totalmente a carico del venditore provvedere alla riparazione, anche portarlo al centro d'assistenza.
La nuova normativi modifica profondondamente anche la nullità delle clausole che ora può essere fatta valere solo dal consumatore e rilevata d'ufficio dal giudice a favore del consumatore.

La risoluzione del contratto è dovuta quando: la riparazione o la sostituzione sono impossibili; il venditore non ha provveduto a riparare o sostituire il bene entro un termine ragionevole; anche se è stata effettuata, la riparazione o la sostituzione hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Quando l'associazione dei consumatori, non riesce a far rispettare il diritto del consumatore ad avere una giusta applicazione della norma sulla garanzia del prodotto con la normale trattativa, prima di rivolgersi alla Magistrature ordinaria (Tribunale o Giudice di pace) è utile chiedere, tramite l'associazione dei consumatori, l'intervento della Camera di Commercio per attivare le procedure di conciliazione, che sono semplici, poco costose e si concludono in tempi brevi.
Infine, alcuni consigli utili per tutti: conservare per due anni dall'acquisto del bene lo scontrino: servirà per far valere la garanzia, sia legale che commerciale; fotocopiare lo scontrino relativo all'acquisto, poiché potrebbe sbiadire; non intervenire mai personalmente o con tecnici di fiducia sul bene difettoso per cercare di ripararlo, ma rivolgersi solo al venditore; comunicare subito al venditore i vizi del bene con l'invio di una raccomandata a/r.

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